IL CODICE DEI CONTRATTI DURANTE IL COVID. L. 120/20(attenzione alle clausole sociali).

Si discute dello stato di emergenza: sara’ allungato oltre il 15 ottobre ?
Beh ! diciamo subito che per i contratti pubblici siamo tranquilli fino al 31/12/2021, la conversione del Dl 76/20 in legge 120/2020 lo RICONFERMA !!!!!!! ( si veda l’articolo 1 del DL modificato che che riporto )

Art. 1 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche’ al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il ((31 dicembre 2021)).

Al secondo comma dell’art. 1 del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020 invece assistiamo ad un’ulteriore modifica dell’importo massimo per l’affidamento diretto ( beni e servizi ) che passa dai 150.000 ai 75.000 :

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attivita’ di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita’:

((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro));

Importare evidenziare la possibilita’ di procedere con la determina semplificata entro questi importi ai sensi dell’art 32 comma 2 del codice dei contratti pubblici.

Altra cosa da attenzionare e’ l’aggiunta della frase finale al 36 comma 2 lett. a del codice dei contratti

a) per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  euro,  mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di  due  o  piu'
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ((.  La
pubblicazione  dell'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
affidamento non e' obbligatoria)); 

Notiamo una cosa , non e’ vietato pubblicare in 37 dell’amministrazione trasparente , quindi potrebbe essere un risultato da raggiungere per la performance dell’ente ( la pubblicazione) , in ogni caso sembrerebbe esserci l’obbligo per gli affidamenti (diretti) tra i 40 ed i 75 k Euro.

Tra tante cose belle (perche’ dovrebbero semplificare) appare pero’ una complicazione non da poco nell’articolo 36, l’inserimento delle clausole sociali a prescindere dagli importi.

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilita’ di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. ((Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50))

Riporto anche l’articolo 50 per semplicita’ di lettura

Art. 50

(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita’ di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ((inseriscono)), nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita’ occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita’ di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

Ora mi viene una domanda…la risposta tra qualche giorno pero’ :

” Con le penalita’ riconosciute alla stazione appaltante peri ritardi di procedura, conviene fare le negoziate quando la norma sugli affidamenti diretti e’ cosi’ elastica ? “

ne parliamo tra qualche giorno con le modifiche del 76/2020 alla L. 241/90.

A presto.

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