Il secondo bando tipo ANAC

Il bando tipo messo a disposizione dall’ANAC ( questo è il secondo ) è da utilizzarsi non solo per la tipologia esplicitamente richiamata in intestazione ma deve essere visto come un canovaccio sempre applicabile.

Il richiamo all’articolo 64 comma 4 bis del codice appalti dunque per essere completo non deve attendere altre tipologie di bando prototipo ( cosa invero ardua).

Nel caso di questo secondo bando tipo è importante focalizzarsi sugli oneri della sicurezza in quanto  l’ANAC dopo aver richiamato l’articolo 84 comma 7 ( che include gli oneri di sicurezza tra quelli verificabili in sede di verifica delle anomalie , ma nel contempo impone l’enucleazione dei suddetti oneri in sede i di offerta solo per le forniture di beni e servizi ), ora esplicita che questi possono essere chiesti anche per i lavori pubblici ( pur non essendoci ancora obblighi a chiederli).

Altro elemento importante, davvero importante e di portata generale, riguarda i raggruppamenti d’impresa , in particolare, con l’abrogazione del comma 11 dell’articolo 37 del D.Lgs 163/06, ora la partecipazione non può superare in percentuale i requisiti che il partecipante in associazione apporta.

In chiusura di questa prima analisi ( evidentemente non l’ ultima ) c’è la prima vera commistione tra la l. 190/12 ed il codice dei contratti in quanto nella cause di esclusione deve esserci la clausola di assenza di rapporti contrattuali con dipendenti pubblici .

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