L. 81/2017, lavoro agile parita’ di diritti. Iniziamo il percorso.

In questo primo post dedicato al lavoro agile si analizzera’ la questione senza nessun approfondimento in particolare, rappresentera’ la base di lavoro , la nostra partenza per uno studio approfondito.

Nonostante l’urgenza e l’emergenza COVID-19 e l’adozione dellp smart-working “fatto in casa” e’ necessario dire che una norma di riferimento esiste gia’ ed e’ intitolata alle “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“.

Quando fu pubblicata la legge 81 nel 2017 non era contemplato l’acquisto della strumentazione (materiale ed immateriale) informatica. La manutenzione si, l’immobilizzazione no.

Tuttavia questa situazione era ereditata dalle politiche BYOD dell’articolo 12 del D.Lgs 82/2005, il CAD.

Ad oggi con l’unico evento che e’ riuscito a far partire la dematerializzazione ed il lavoro agile, il COVID, molti imprenditori stanno rivedendo queste scelte ai fini della produttivita’ aziendale, anche senza sussidi da parte dello Stato, monopattini e bicilette si, strumentazione informatica per il lavoro NO!

Il caso DEUTCHE BANK.

La DB in un report ha dimostrato che il lavoratore agile ha una serie di vantaggi economici (trasporti) quindi dovrebbe essere tassato maggiormente.

Invece in Svizzera un’azienda e’ stata condannata a pagare un extra mensile per tutti gli smartworker.

I fringe benefit.

L’articolo 20 della legge 81 parla chiaramente di parita’ di trattamento economico ,

 Trattamento, diritto all'apprendimento continuo 
e certificazione delle competenze del lavoratore

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro
agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le 
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Tuttavia la giurisprudenza tiene fuori i fringe benefit, un esempio e' la 
Cassazione del 20/07/2020.
per approfondire : www.polaitalia.eu

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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