La gestione delle gare a partire da Gennaio 2024. PARTE III. Chiarimenti per le procedure sotto i 5000 Euro.

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Proviamo a fare un semplice esercizio sugli insieme per spuntare dall’enpass.

Prima cosa diamo una definizione di affidamento diretto, ovviamente prendendola dal codice, precisamente dall’articolo 3 comma 1 lett d) dell’ALLEGATO I.1

d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Ora vediamo quando si applica l’articolo 25, dettagliatamente riporto il comma 2 dell’articolo intitolato “Piattaforme di approvvigionamento digitale”

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

E’ evidente che lessicalmente almeno per l’affidamento diretto non “dobbiamo” necessariamente utilizzare il MEPA (od altre piattaforme), come ancora ci dice l’articolo 1 comma 450 L. 296/2006 (ancora vigente) che RIPORTO.

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

date queste definizioni giuridiche conviene fare un ripasso sul CIG e sullo SMART CIG.

Lo smartCIG non serve (serviva) al monitoraggio delle gare, per questo vi era il Si.Mo.G (Sistema Monitoraggio GARE) ma solo ad applicare l’articolo 3 della L. 136/2010, la tracciabilità .

Ora vediamo l’ANAC cosa dice sulla PCP (piattaforma contratti pubblici)

Acquisizione dei CIG

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esite più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG.
La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.
L’acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP). 
Ulteriori e più dettagliate indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche indicate e per alcuni ulteriori casi particolari, sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione
Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30 giugno 2024, con successiva comunicazione verranno rese note le nuove indicazioni.
 

Per trasparenza riporto qui il link

https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici

E’ chiaro a questo punto che la situazione è QUESTA che riporto utilizzando la LOGICA DEGLI INSIEMI.

Inoltre voglio chiarire che il PARERE FUORVIANTE del MIT n. 2196/2023 che dice il contrario di quanto affermato in questo approfondimento si limita al PNRR (come chiarito nello stesso PARERE).

per approfondire i motivi che mi hanno portato a ascrivere questo post vi rimando a :

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