La NON motivazione degli affidamenti diretti durante l’emergenza COVID-19.

Chi mi segue conosce la mia fissa per gli affidamenti diretti e per l’opera di Gertrude Stein “Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa, così come un bacio è un bacio è un bacio è un bacio

I DL 76/20 (art 1 c 2 ) ed il DL 77/21 (art 51 c 1) hanno introdotto, limitatamente nel tempo (dal 01 01 2020 al 30 06 2023) una nuova procedura ordinaria, snella di motivazione, per la scelta degli affidatari nelle procedure EMERGENZIALI di affidamento diretto.

Che sia chiaro, fino al 30/06/2023 l’emergenza sarà l’ORDINARIETA’ .

Tuttavia la motivazione snella e semplice già appare nel Codice dei Contratti ( con le modifiche del 2017) .

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu’ operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non e’ obbligatoria

In estrema sintesi la motivazione va cercata normativamente solo nell’articolo 3 della Legge 241/90 e non anche in fase procedurale, quindi non occorrerà dilungarsi in motivazioni irragionevolmente lunghe per la scelta dell’affidatario per la procedura ORDINARIA fino al 30/06/2023 (art 51 DL 77/21).

In estrema sintesi occorre una motivazione SPINTA solo quando il RUP decide di utilizzare la procedura dell’articolo 36 del D.Lgs 50/16, vi lascio i pareri del MIT a supporto.

Ed anche un post di approfondimento.

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