Forme della STIPULA e NULLITA’.

Ancora allineato con il MIT!!!!

Il principio di semplificazione del D.lgs 36/2023 deve “intimamente” toccare tutto il nuovo codice ed i “principi” devono essere chiave di lettura olistica.

Partiamo dal primo comma dell’articolo 18 .

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto

La seconda parte del suddetto si occupa proprio delle negoziate e dell’affidamento DIRETTO creando una nuova “NORMALITA’ SEMPLICE ed EFFICACE”, infatti la forma di stipula snella preposta non è un’alternativa ma l’unico modo consentito.

Seppure chiaro in quanto ….”scritto nero su bianco ed in GURI….” il MIT ha preferito in risposta ad una richiesta di supporto definire ulteriormente questo istituto.

Vi allego il PARERE 2341…..ricordate le cose fatte bene sono sempre quelle più semplici.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo:2341
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti:Affidamento diretto
  
Oggetto:Ammissibilità della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa per le proc negoziate e gli aff diretti
Quesito:L’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 prevede a pena di nullità quattro distinte forme di stipulazione del contratto: i) modalità elettronica, ii) forma pubblica amministrativa, iii) atto pubblico notarile informatico e iv) scrittura privata. Il secondo capoverso dell’art. 18 comma 1 indica invece per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, quale forma di stipulazione la “corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (…)”. La formulazione letterale del secondo capoverso (con verbo sottinteso e priva di locuzioni quali “anche” o “in alternativa”) non consente di comprendere se per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme indicate nel capoverso precedente. Tutto ciò premesso, si chiede, pertanto, se: – le forme di stipulazione del contratto previste dall’art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.
Risposta aggiornataLa risposta al quesito è negativa. In questo senso è sia la finalità – sottesa al nuovo Codice – di semplificare le procedure sotto-soglia europea , sia il dato letterale del citato primo comma dell’art. 18, il quale ultima prevede, in disparte nel secondo capoverso, una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti.
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