Notificazioni in albo pretorio
NEL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA, dobbiamo contemperare interessi ed “incastrare più norme”.
Certamente il diritto fondamentale da tutelare è quello superiore della collettività , indi la pubblicità della notificazione in albo pretorio ( inteso ex articolo 32 L. 69/09 ) deve essere resa .
Tralasciando le diverse casiste del rito civile contenute negli articolo 140 e ss cpc poniamoci il seguente quesito :
“ con la notificazione in Casa Comunale quale obiettivo raggiungiamo ? “ .
La risposta è ovvia, ora un secondo quesito :
“ per avvisare il destinatario che deve ritirare la documentazione ( e quasi mai si tratta di un lascito dello zio d’ America ) è proprio necessario affiggere il contenuto della missiva ed il mittente ? “
In realtà questa è un’applicazione pratica dell’articolo 5 paragrafo 1 lett. c del reg. 2016/679 , il principio della minimizzazione del trattamento ed anche del sempre attuale articolo 11 del nostro codice 196/03.
Per meglio però disciplinare l’effettiva pubblicità degli atti, compresa la norma speciale contenuta nell’articolo 60 lett 3 del DPR 600/73 consiglio un’attenta lettura delle LL.GG. AGID Maggio 2016 che trovate al seguente link
Con molto vanto ( e sapete che non sono proprio umilissimo ) vi dico che sono coautore del testo Agid.
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