Ricalcando il Codice di COMPORTAMENTO.

IL DPR 81/23 ha modificato il DPR 62/13 che ha modificato l’art 54 del D.lgs 165/01 che mio padre al mercato comprò.

Ok…ho la vostra attenzione.

Analizziamo le modifiche importanti al DPR 62/13, si tratta di integrazione che contestualizzano il codice di comportamento del pubblico dipendente.

PARTIAMO DALLA NORMA DI PRINCIPIO (non modificata) contenuta nell’articolo 11.

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne’ adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attivita’ o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.

E’ evidente che il dipendente accorto ha già attualizzato i principi dell’articolo 11 in una società che oltre ad assorbire la variazioni tecnologiche decennali è passata anche per il COVID-19, con tanto di smart-working, POLA, riunioni a distanza etc etc.

Analizziamo le norma di CONTESTUALIZZAZIONE, articolo 11 BIS.

Art. 11-bis (( (Utilizzo delle tecnologie informatiche). ))

((1. L’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facolta’ di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalita’ di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l’articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L’utilizzo di account istituzionali e’ consentito per i soli fini connessi all’attivita’ lavorativa o ad essa riconducibili e non puo’ in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali e’ di norma evitato per attivita’ o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.

3. Il dipendente e’ responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalita’ di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e’ reperibile.

4. Al dipendente e’ consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purche’ l’attivita’ sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. E’ vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilita’ dell’amministrazione.))

Una norma logica, con l’apertura all’utilizzo dei beni aziendali (pubblici o privati) per la soddisfazione di interessi personali, finalizzati comunque all’interesse pubblico,

ORA VEDIAMO COME GESTIRE I SOCIAL, articolo 11 TER

Art. 11-ter (( (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media). ))

((1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinche’ le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente e’ tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attivita’ o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all’articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificita’ le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilita’ del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformita’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilita’.))

Qui non esiste nulla da commentare, si tratta di una vera e propria CONTESTUALIZZAZIONE tecno-normativa.

L’articolo 12 ha subito delle piccole modifiche sono evidenziate in grassetto :

Art. 12 Rapporti con il pubblico 1.

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita’ e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu’ completa e accurata possibile ((e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente.)). Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilita’ od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita’ stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione ((o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.))

3. Il dipendente che svolge la sua attivita’ lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita’ e di quantita’ fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita’ del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita’ di prestazione del servizio e sui livelli di qualita’.

4. Il dipendente non assume impegni ne’ anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita’ di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita’ stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.

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