Nuovo codice dei contratti, quando è obbligatorio il DEC ?

Il DEC, direttore dell’esecuzione dei contratti è obbligatorio moltissime volte, la mancanza della nomina incide tanto sull’esecuzione del contratto che sull’attestazione di conformità.

Analizziamo la norma partendo dal comma 7 dell’articolo 114 del D.lgs 36/23.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Quindi la figura del DEC potrebbe essere confusa i con quella del RUP.

Tuttavia è interessante analizzare l’articolo 32 dell’allegato II.14, che oltre ad imporre la distinzione tra le die figure per l’importo (500.000 Euro) individua particolari categorie (che dal 1 gennaio 2024 saranno identificate più dettagliatamente dal CPV). Vediamo la norma appena richiamata.

1. Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007. 
2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appfedeltànte, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi: 

a) servizi di telecomunicazione; 

b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; 

c) servizi informatici e affini; 

d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; 

e) servizi di consulenza gestionale e affini; 

f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 

g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; 

h) servizi alberghieri e di ristorazione; 

i) servizi legali; 

l) servizi di collocamento e reperimento di personale; 

m) servizi sanitari e sociali; 

n) servizi ricreativi, culturali e sportivi. 
3. Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro. 
4. Per l’esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante puo’ nominare, su indicazione del direttore dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

A questo punto valutate voi quanti DEC non avete nominato e corriamo insieme ai ripari.

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858