BDNCP, la prima vera novità del NUOVO CODICE dei CONTRATTI

Sono cresciuto nella speranza di vederla, pochi mesi e nascerà.

Articolo 23. 
 
            Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
 
  1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della Banca  dati  nazionale
dei  contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne
sviluppa e gestisce i servizi. 
  2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in  cui  si
articola la banca dati di  cui  al  comma  1  e  i  servizi  ad  essa
collegati. 
  3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' interoperabile
con le piattaforme di approvvigionamento  digitale  utilizzate  dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti  e  con  il  portale  dei
soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei  contratti
pubblici, nonche' con la piattaforma digitale nazionale dati  di  cui
all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto  legislativo  n.  82
del 2005,  con  le  basi  di  dati  di  interesse  nazionale  di  cui
all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo  n.  82  del
2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita' relativa al  ciclo  di  vita
dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  coinvolti
nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non  gia'
accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  predetto
codice  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,   sono   tenuti   ad
accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce  applicative  e  a
rendere disponibili le proprie basi  dati,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto  delle  linee  guida
dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (AGID)   in   materia   di
interoperabilita'. 
  4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili
mediante interoperabilita' i servizi e le informazioni necessari allo
svolgimento delle  fasi  dell'intero  ciclo  di  vita  dei  contratti
pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con
la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. 
  5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le  informazioni  che
le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  sono   tenuti   a
trasmettere  alla  Banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici
attraverso le piattaforme telematiche di  cui  all'articolo  25.  Gli
obblighi informativi di cui al primo  periodo  riguardano  anche  gli
affidamenti diretti a societa' in house di cui all'articolo 7,  comma
2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i
titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al  comma  3  e
all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti
l'ecosistema  di  approvvigionamento  digitale.   L'integrazione   e'
realizzata attraverso i servizi digitali  resi  disponibili  da  ANAC
sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter
del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto
delle relative regole tecniche. 
  6.  L'ANAC  rende  disponibili  ai  sistemi  informativi  regionali
competenti per territorio, nonche' alle pubbliche amministrazioni, le
informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti  istituzionali,
ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005. 
  7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita'  necessarie
a  garantire  l'interoperabilita'  dei  dati,  l'ANAC  effettua   una
segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di  cui
all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto  legislativo  n.  82
del 2005. 
  8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o  l'omissione
di attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' delle  banche
dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti  pubblici  costituisce
violazione di obblighi di  transizione  digitale  punibili  ai  sensi
dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo  n.  82
del 2005. 
  9. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  dei  soggetti
attuatori  i  dati  di  cui  al  presente  articolo  possono   essere
utilizzati nell'ambito delle procedure  concernenti  i  finanziamenti
degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo
utilizzo  delle  risorse  e  di  avanzamento  procedurale  nei  tempi
previsti dalle leggi di spesa. 
Questa norma rientra nell’ecosistema che entrerà in vigore il 1 GENNAIO 2024 ed è stata disciplinata dalla DELIBERA ANAC 261 del 2022, immaginiamo come sarà la piattaforma.

Il Par 2 della delibera 261 disciplina LE COMPONENTI(sezioni) della BDNCP, al punto 2.1 c’è l’elenco :

La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:

a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ART 3——-GIA’ NOTA

b) Piattaforma contratti pubblici (PCP) ART 4 …..IL VERO HUB di TUTTE LE PROCEDURE

c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti ARTICOLO 5——-DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ LEGARE per i TRANFRONTALIERI ed sopra-soglia

d) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)ARTICOLO 6 —GIA’ NOTO ma con implementazioni MIGLIORI

e) Casellario Informatico ARTICOLO 9——-APPENDICE del FVOE

f) Anagrafe degli operatori economici ARTICOLO 7 , nuova iscrizione degli OE sulla BDNCP

VEDIAMO ORA cosa le SA devono comunicare alla BDNCP, ARTICOLO 10.

a) programmazione
1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) progettazione e pubblicazione
1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) affidamento
1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti

d) esecuzione
1. La stipula e l’avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell’esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale

….e ricordatevi di adeguare sempre il modello di redazione con l’articolo 23 ter comma 5 bis del CAD.

PER FARE CHIAREZZA sulla delibera 262 invece vi lascio solo gli allegati dell’esclusione automatica e dell’esclusione non automatica (articoli 94 e 95)

Ci vediamo sul web od in giro per l’ITALIA per i seminari sul territorio.

Se qualcuno volesse organizzare eventi nel proprio ente mi contatti.

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