Chiarimenti sugli affidamenti diretti. il MIT si ESPRIME.

Partiamo dall’articolo 48 del Codice che chiaramente applica agli affidamenti diretti lo stesso trattamento delle procedure sopra la soglia ex articolo 14.

Art. 48

Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. 
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Da questa lettura nascono non poche perplessità, tanto è vero che il MIT si è espresso proprio sulle seguenti casistiche :

  • applicazione CCNL di settore negli affidamenti diretti;
  • scorporo dei costi della maonodopera dall’importo soggetto a ribasso;
  • applicazione delle clausole sociali;
  • utilizzo del criterio dell’OEPV;
  • costi manodopera e sicurezza;
  • possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale.

Incrociamo le dita e vediamo insieme le risposte.

Applicazione CCNL di settore negli affidamenti diretti——> SI APPLICA

Scorporo dei costi della maodopera dall’importo soggetto a ribasso ——>SI SI APPLICA e rimanda alla lettura dell’articolo 41 comma 14

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma

Applicazione delle clausole sociali——–>SI APPLICA

Utilizzo del criterio dell’OEPV———->NON SI APPLICA AI SENSI dell’articolo 50 comma 4.

Costi manodopera e sicurezza——–> SI APPLICA.

Possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale—->NON SI APPLICA, vedi art 54 comma 1.

Vi lascio il parere 2338 MIT

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