I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI. PARTE II.

Documenti e non solo..i procedimenti e la fase endoprocedimentale.

Già in un vecchio post vi parlai delle decisioni prese dagli algoritmi al servizio della PA, lo riporto integralmente

Art. 41 CAD

Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita’ ((o integrazione)), ai sensi di quanto previsto ((dagli articoli 12 e 64-bis)).

Il 13 Dicembre 2019 il CdS ( sentenza 2270) riscrive in chiave attuale le opere magistrali di Isaac Asimov forse per festeggiare i 100 anni dello scrittore visionario.

la Pubblica Amministrazione debba poter sfruttare le rilevanti potenzialità della c.d. rivoluzione digitale. Infatti, il ricorso ad algoritmi informatici per l’assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata comporta evidenti guadagni in termini di efficienza e neutralità, con l’obiettivo di “correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dall’essere umano”. 

poi si aggiunge …

“il ricorso all’algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all’organo pubblico, titolare del potere”.

Nel primo grassetto che ho aggiunto è chiaro il richiamo più volte inserito nei diversi PNA dell’ANAC, occorre tuttavia fare attenzione ad applicare le procedure automatizzate solo dove vi è la c.d. discrezionalità tecnica ( guai ad applicare , per il momento, la decisione con la discrezionalità dell’an ).

E’ importante ricordare che tutti i presidi per mitigare eventuali errori procedurali sono già disciplinati dalle norme sovranazionali, principalmente dal principio di non esclusività della decisione algoritmica e dal principio di non discriminazione algoritmica .

A fare da collante la meravigliosa Carta della Robotica, approvata dal Parlamento Europeo nel 2017.

Ora, nel marzo del 2021, è importante prepararci alla scadenza del prossimo giugno sulla dematerializzazione di DOCUMENTI e di PROCEDIMENTI, ed un buon punto di partenza potrebbe essere la definizione di IA data da Mauro Somalvico

«L’intelligenza artificiale è una disciplina appartenente all’informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche
che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all’elaboratore
elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.»

Ma quali sono i limiti dell’IA ?

Sono quelli dati dal legislatore e quelli regolamentati, e l responsabilità della scelta automatizzata resta comunque imputabile alla PA come stabilito dal TAR del Trentino nel 2015.

«se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze.»

La decisione automatizzata dell’algoritmo ovviamente non deve essere irrispettosa dei principi cardine del nostro ordinamento , come è chiaro nella CsS 2270/19 ma deve sempre basarci sui principi della trasparenza, come già statuito nel TAR Lazio del 2017 n. 3769.

«gli atti endoprocedimentali di acquisizione dei dati necessari ai fini della relativa istruttoria nonché lo stesso atto finale del procedimento sono, conseguentemente, confluiti e si esauriscono nel solo funzionamento dell’algoritmo di cui trattasi con la conseguenza ulteriore che può e anzi si deve ritenere l’assimilabilità dell’algoritmo di cui trattasi all’atto amministrativo o meglio, il riconoscimento della diretta riconducibilità del software che gestisce l’algoritmo alla categoria del cd. atto amministrativo informatico di cui alla lett d) dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990.»

….se ora abbiamo parlato del futuro la prossima volta……

Ciao a presto

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