il DL 172/21 estendo l’obbligo vaccinale ai dipendenti delle scuole (questa è la notiziona!!!) ma anche ad altri soggetti.
Viene introdotto l’articolo 4 ter al DL 76/21, lo riporto per poi commentarlo velocemente .
Tralasciando l’aspetto sanzionatorio vediamo che vengono individuate le nuove categorie soggette all’obbligo vaccinale dell’art 3 ter anche ai dipendenti scolastici, ed ai dipendenti della polizia locale (più altri).
LA PROCEDURA
La vaccinazione diventa elemento essenziale per non essere sospesi dal lavoro senza retribuzione come chiaramente scritto al comma 2 dell’articolo 4 ter del DL 76/21.
per prima cosa dobbiamo chiarire che tutti i termini partono al 15 dicembre , quindi sarà per noi IL TEMPO 0.
I dirigenti (scolastici) o del settore di riferimento dal 15 attraverso le procedure normali, APP, SIDI, NOIPA, INTEROPERABILITA dei SISTEMI, verificheranno il pass (CON SISTEMA VERIFICA C19 RAFFORZATO per esempio) avendo due macroscenari :
-1 VERDE perche’ vaccinato
-2 ROSSO non VACCINATO (RICORDO CHE POTREBBE RISULTARE VERDE CON IL CONTROLLO NON RAFFORZATO perchè TAMPONATO)
COSA FARE a QUESTO PUNTO ?
Chiediamo lumi immediatamente dando cinque giorni* per le risposte che potrebbero essere :
-a-mi sono vaccinato e c’è un errore, ecco il certificato vaccinale
-b-un esonero comprovato dal certificato del medico di base
-c- la prenotazione del vaccino da farsi entro 20 giorni dalla data della ricezione dell’invito *
*è chiara l’importanza della notificazione
Nella casistica -c- il dipendente deve entro tre giorni dalla somministrazione del vaccino comunicare al datore di lavoro la certificazione attestante l’inoculazione, attenzione, nessun altro strumento è probante.
DECORSI i CINQUE giorni per avere la risposta sarà comunicato al dipendente l’inadempienza che farà automaticamente( non occorre un ulteriore atto) sospendere il rapporto lavorativo
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
DURATA della SOSPENSIONE.
La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
In attesa di circolari di chiarimento da parte dei Ministeri la raccomandazione è quella di creare un canale differente per le comunicazioni (non mail istituzionali) ma qualcosa di più diretto, come l’e mail del dirigente od un indirizzo dedicato a queste comunicazioni e non delegare nessuno dei propri dipendenti al controllo.
Nei prossimi giorni nella Vs area dedicata troverete l’analisi dei rischi e l’informativa.
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VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
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