La gestione delle certificazione COVID alla luce del DL 172/2021

il DL 172/21 estendo l’obbligo vaccinale ai dipendenti delle scuole (questa è la notiziona!!!) ma anche ad altri soggetti.

Viene introdotto l’articolo 4 ter al DL 76/21, lo riporto per poi commentarlo velocemente .

Art. 4-ter (( (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). ))

((1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche’ degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita’ lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attivita’ lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita’ lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita’ definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attivita’ lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e’ efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivita’ lavorativa. Il Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze le unita’ di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell’attivita’ lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.))

Tralasciando l’aspetto sanzionatorio vediamo che vengono individuate le nuove categorie soggette all’obbligo vaccinale dell’art 3 ter anche ai dipendenti scolastici, ed ai dipendenti della polizia locale (più altri).

LA PROCEDURA

La vaccinazione diventa elemento essenziale per non essere sospesi dal lavoro senza retribuzione come chiaramente scritto al comma 2 dell’articolo 4 ter del DL 76/21.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.

per prima cosa dobbiamo chiarire che tutti i termini partono al 15 dicembre , quindi sarà per noi IL TEMPO 0.

I dirigenti (scolastici) o del settore di riferimento dal 15 attraverso le procedure normali, APP, SIDI, NOIPA, INTEROPERABILITA dei SISTEMI, verificheranno il pass (CON SISTEMA VERIFICA C19 RAFFORZATO per esempio) avendo due macroscenari :

-1 VERDE perche’ vaccinato

-2 ROSSO non VACCINATO (RICORDO CHE POTREBBE RISULTARE VERDE CON IL CONTROLLO NON RAFFORZATO perchè TAMPONATO)

COSA FARE a QUESTO PUNTO ?

Chiediamo lumi immediatamente dando cinque giorni* per le risposte che potrebbero essere :

  • -a-mi sono vaccinato e c’è un errore, ecco il certificato vaccinale
  • -b-un esonero comprovato dal certificato del medico di base
  • -c- la prenotazione del vaccino da farsi entro 20 giorni dalla data della ricezione dell’invito *

    *è chiara l’importanza della notificazione

Nella casistica -c- il dipendente deve entro tre giorni dalla somministrazione del vaccino comunicare al datore di lavoro la certificazione attestante l’inoculazione, attenzione, nessun altro strumento è probante.

DECORSI i CINQUE giorni per avere la risposta sarà comunicato al dipendente l’inadempienza che farà automaticamente( non occorre un ulteriore atto) sospendere il rapporto lavorativo

L'atto    di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.




DURATA della SOSPENSIONE.

La  sospensione  e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al  datore di  lavoro  dell'avvio  o  del  successivo  completamento  del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.



In attesa di circolari di chiarimento da parte dei Ministeri la raccomandazione è quella di creare un canale differente per le comunicazioni (non mail istituzionali) ma qualcosa di più diretto, come l’e mail del dirigente od un indirizzo dedicato a queste comunicazioni e non delegare nessuno dei propri dipendenti al controllo.

Nei prossimi giorni nella Vs area dedicata troverete l’analisi dei rischi e l’informativa.

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