INAD, 6 bis , 6 ter, 6 quater. Il puzzle è completo.

Questo post tratterà il completamento degli indici che dovrebbero utilizzare le PP.AA. per le comunicazione con i cittadini.

Ormai abbiamo l’abitudine all’utilizzo del 6 bis (INIPEC) e del 6 ter (INDICEPA) del CAD.

Mancava l’ultimo tassello, il 6 quater (L’INDICE DEI DOCIMICILI DIGITALI DEI CITTADINI). Siamo ancora in corsa per l’implementazione nei nostri sistemi anagrafici, ma da settembre 2021 sono state pubblicate le LL.GG (che allego) e quindi ora è il momento tra teoria e prassi di approfondire il discorso.

Partiamo come sempre dal CAD e dall’eIDAS ( REG: 2014/910), dalle definizioni dell’articolo 1 c 1 lett n-ter.

domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;))

prima cosa importante da notare che non solo la PEC è un domicilio digitale, ma anche gli altri sistemi (SPID, APPIO etc) di identificazione robusta.

Come più volte sottolineato per quanto riguarda gli articoli 6 bis e 6 ter, questi impongono l’obbligo alle partite iva ed alle PP.AA. di dotarsi di domicilio digitale, obbligo che (salvo casi rari di travaso automatico) non esiste oggi per i CITTADINI.

Tuttavia una volta avuta l’identità digitale (anche se su base volontaristica) ci sarà l’obbligo della diligenza nell’utilizzazione e manutenzione del domicilio digitale ( banalmente pagare il canone pec e vigilare sulla capienza del contenitore della posta in entrata).

L’obbligo è disciplinato dall’articolo 3 bis comma 1 quater del CAD.

I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita’ fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita’ di gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilita’ sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

Gli elenchi dei domicili INAD, a differenza dei domicili professionali (INIPEC), saranno implementati dagli stessi intestatari delle utenze, una modalità MONOFASE.

Come accennato prima, tuttavia, alcuni utenti vedranno implementarsi automaticamente l’utenza in INAD, è il caso dei professionisti che vedranno duplicarsi l’indirizzo PEC in forza dell’articolo 6 quater c.2.

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e’ l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia’ contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.

Questa previsione di legge è ulteriormente disciplinata dalle LL.GG INAD che sanciscono che questo travaso di domicilio(professionale e personale) apparirà per trenta giorni nel sistema pur senza pubblicazione, sarà facoltà del professionista variare la PEC con quella personale.

Bisogna chiarire comunque che l’indice del 6 quater, come accade per il 6 bis e ter, rappresenta una base informativa per tutti i servi pubblici, è l’elenco dove le amministrazioni ( ed i servizi delle stesse erogate con APPIO) attingono per la notificazione degli affari amministrativi.

Per inserire le informazioni in INAD occorre accedervi con SPIC,CNS e CIE ( diciamo il nuovo classico) e qui si potranno effettuare tutte le modifiche del domicilio .

La consultazione c.d. occasionale sarà molto simile a quella dell’INIPEC, doppia chiave di ricerca, codice fiscale oppure casella pec .

La consultazione massiva invece prevede un’integrazione applicativa con il sistema informativo dell’ente, quindi è il caso che le PP.AA. inizino a :

  • BONIFICARE le anagrafiche dei cittadini (cf errati, duplicazioni, etc etc) un pò come successo con l’ANPR
  • DEFINIRE con le software house l’integrazione dei sistemi
  • DISCIPLINARE nel manuale di gestione documentale l’utilizzazione dell’INAD.

Ovviamente il sistema INAD confluirà in ANPR

Come sempre, noi di CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA ci siamo, come sempre prima degli altri.

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