IL DPCM 23 09 21 ed il NUOVO SMARTWORKING. POLA+PIAO

IL citato DPCM consta di un solo articolo e rimanda ad un DM per la gestione dello smart working.

Certamente è chiaramente espressa la volontà di far ritornare il LAVORO AGILE come eccezione alla regola.

Le regole del 15 % resteranno invariate e vanno disciplinate entro il 31 Gennaio di goni anno attraverso il POLA ( in allegato i due modelli, standard e semplificato).

C’è da dire che però con il DM di Brunetta che verrà pubblicato a breve potrebbero cambiare i documenti di riferimento, certamente ci saranno diversi richiami al PIAO (PIANO INTEGRATO ATTIVITA’ e ORGANIZZAZIONE ), disciplinato dall’articolo 6 del DL 80/2021.

Prima di approfondire il PIAO vediamo quali saranno gli obiettivi dello smart working al 15 %

  • Lo smartworker dovrà lavorare restare sul territorio nazionale
  • Deve esserci un accordo scritto tra le parti
  • Priorità a chi si trova in condizioni particolari ( portatori di handicap, chi assiste ai portatori di handicap, genitori di figli sino al compimento del quarto di vita)

Inoltre la giornata lavorativa sarà divisa in tre aree di PRONTO INTERVENTO 😂😂

  • FASCIA DI OPERATIVITA’ : il dipendente deve essere pronto ad iniziare in un lasso di tempo brevissimo il suo lavoro
  • FASCIA di CONTATTABILITA’ : rappresenta un sub-fascia dell’operatività dove il dipendente è reperibile con i mezzi disciplinati dall’accordo
  • FASCIA DI INOPERABILITA’ : Il dipendente non svolge alcuna prestazione

A differenza di prima c’è inoltre una condizione inderogabile (quindi non perdete tempo a scrivere accordi assurdi ), il richiamo in sede ha bisogno di un solo giorno di preavviso .

CON IL PIAO verrà disciplinata la normativa sul BYOD dell’articolo 12 del CAD e soprattutto con il supporto del DPO e del RTD dovranno uscire dalla gestione del LAVORO AGILE emergenziale e traslare il sistema su tecnologia CLOUD di tipo saas od meglio ancora daas .

Ora vediamo velocemente l’articolo 6 del DL 80/21.

Piano integrato di attivita’ e organizzazione

1. Per assicurare la qualita’ e la trasparenza dell’attivita’ amministrativa e migliorare la qualita’ dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu’ di cinquanta dipendenti, entro il ((31 gennaio di ogni anno)) adottano il Piano integrato di attivita’ e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi ((di cui all’articolo 10 del decreto)) legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ((, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa));

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ((ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management,)) al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale ((,)) correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili ((al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6)) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita’ di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita’ poste in essere ai sensi della lettera b) ((, assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali));

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza ((dei risultati)) dell’attivita’ e dell’organizzazione amministrativa nonche’ per raggiungere gli obiettivi ((in materia di contrasto alla corruzione)) ((, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformita’ agli indirizzi adottati dall’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione));

e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonche’ la pianificazione delle attivita’ inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalita’ e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilita’ alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita’;

g) le modalita’ e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parita’ di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalita’ di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione ((degli utenti stessi)) mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ((nonche’ le modalita’ di monitoraggio)) dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 ((gennaio)) di ogni anno ((nel proprio sito internet istituzionale e li inviano)) al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro ((centoventi giorni)) dall’entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ((, ai sensi dell’articolo 9)), comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al ((comma 5)), il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ((, ai sensi dell’articolo 9)), comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita’ semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del ((decreto-legge 24 giugno 2014)), n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane)).

La stesura sembra complessa, in realtà si tratta di rivedere il piano delle performance con le nuove tecnologie e di disciplinare la gestione del rapporto lavorativo.

Per le PP.AA interessate con non più di 50 dipendenti (sono escluse le scuole) il DFP darà un modello semplificato da implementare ed inviare allo stesso Dipartimento , e da pubblicare in AT.

Vi lascio qualche post

Invece qui i TEMPLATE di POLA semplificato ed ordinario

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