GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE nel nuovo CODICE DEI CONTRATTI.

Partiamo dall’obiettivo del legislatore, solo così possiamo capire una piccola differenza “lessicale” che è grande in realtà quanto il primo passo sulla luna di Armstrong.

L’articolo 45 del D.lgs 36/23 mira a professionalizzare il personale interno delle PP.AA. e quindi ad evitare che i fondi vengano utilizzati per acquisire competenze dall’esterno.

Detto questo è chiara, dovrebbe essere chiara, la differenza NON PICCOLA tra l’articolo 113 del 50/206 e l’articolo 45 del D.Lgs 36/2023

Articolo 113 : Incentivi per funzioni tecniche

Articolo 45: Incentivi alle funzioni tecniche

Altra differenza “epocale” è rappresentata dalla possibilità di attribuire gli incentivi alle funzioni tecniche per gli affidamenti di BENI e SERVIZI, non solo per i LAVORI, a condizione che si sia la nomina di un Direttore dell’ESECUZIONE del CONTRATTO (DEC).

La norma “ad oggi”, partiamo dalla lettura dell’articolo 45.

1. Gli oneri relativi alle attivita’ tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 e’ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita’ di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalita’ indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e’ nominato il direttore dell’esecuzione. E’ fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta’ delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita’ diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e’ ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche’ tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche’ quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L’incentivo di cui al comma 3 e’ corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attivita’ svolte per conto di altre amministrazioni, non puo’ superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo e’ aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi’ le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perche’ affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perche’ prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e’ destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita’ di spesa; c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e’ in ogni caso utilizzata: a) per attivita’ di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi’ destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.

Evidentemente gli incentivi sono già ricompresi, come sempre, nello stanziamento destinato alla missione di acquisto di beni o servizi o nell’esecuzione di un lavoro (comma 1).
La novità è nel comma 2, a differenza del vecchio codice qui è possibile attribuire l’incentivazione anche per beni e servizi, riporto…
“Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e’ nominato il direttore dell’esecuzione….”

Al comma 3 iniziamo a capire come ripartire le cifre, partiamo da un esempio. APPALTO di 100000 euro.
Prima cosa applichiamo il comma 2 dell’articolo 45 (max 2%), cosi calcoliamo la prima base finanziaria , quindi il risultato sarà di Euro 2000.
Poi dai 2000 euro calcoliamo l’80% : 1600 euro.
Questi 1600 euro vengono ripartiti tra gli attori (che poi elenco) da parte del DIRIGENTE od apicale dopo attestazione del RUP in funzione di un regolamento dell’Ente (comma 4).L’incentivo non può comunque superare il CAL annuo del dipendente .In via generale gli incentivi non possono essere attribuiti a dirigenti, tuttavia sottolinea la deroga limitata al PNRR contenuta nell’articolo 8 comma 5 del Dl 13/23, lo riporto :

“…Per le medesime finalita’ di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilita’ di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75…. ” ovviamente questo principio potrà essere riformulato anche da altri ministeri, ma sempre con limitazione temporale al 31/12/2026.

A questo punto veniamo all’aspetto strategico di questa norma, i fondi dell’articolo 45 c. 5,6,7.

Si….. il restante 20 % più gli incentivi non attribuiti perché qualcosa è andato storto vengono fatti confluire in un fondo acceso alla digitalizzazione….riporto solo i comma 5,6,7

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e’ destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita’ di spesa; c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e’ in ogni caso utilizzata: a) per attivita’ di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Ora vediamo le figure incentivanti (le funzioni per essere più precisi) contenute nell’unico articolo dell’ALLEGATO I.10

 Allegato I.10 
 
       Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti 
                      per le singole procedure 
 
                                               (Articolo 45, comma 1) 
 
 
Attivita' di: 
- programmazione della spesa per investimenti; 
- responsabile unico del progetto; 
- collaborazione all'attivita' del responsabile  unico  del  progetto
(responsabili  e   addetti   alla   gestione   tecnico-amministrativa
dell'intervento) 
-  redazione  del  documento  di   fattibilita'   delle   alternative
progettuali; 
- redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica; 
- redazione del progetto esecutivo; 
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 
- verifica del progetto ai fini della sua validazione; 
- predisposizione dei documenti di gara; 
- direzione dei lavori; 
-  ufficio  di  direzione  dei   lavori   (direttore/i   operativo/i, ispettore/i di cantiere); 
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 
- direzione dell'esecuzione; 
- collaboratori del direttore dell'esecuzione 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- collaudo tecnico-amministrativo; 
- regolare esecuzione; 
- verifica di conformita'; 
- collaudo statico (ove necessario). 

Per chiudere questa breve trattazione sugli incentivi alle funzioni tecniche vi lascio anche l’articolo 114

 Articolo 114. 
 
        Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti. 
 
  1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,  servizi  o
forniture e' diretta dal RUP, che controlla  i  livelli  di  qualita'
delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale  del
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore  dei  lavori,
del  coordinatore  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  durante
l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo  o  del
verificatore della conformita' e accerta  il  corretto  ed  effettivo
svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 
  2. Per la direzione e il controllo  dell'esecuzione  dei  contratti
relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano,  prima  dell'avvio
della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un  direttore
dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita'
dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da
uno o piu'  direttori  operativi  e  da  ispettori  di  cantiere,  ed
eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. 
  3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei  lavori,
ove  costituito,  e'  preposto  al  controllo  tecnico,  contabile  e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante  metodi
e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9,
se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e  in  conformita'
al progetto e al contratto. 
  4. Nel caso di contratti di importo non superiore a  1  milione  di
euro e comunque in  assenza  di  lavori  complessi  e  di  rischi  di
interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso  dei  requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza,  svolge  anche  le
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione.  Se
il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la  stazione
appaltante designa almeno un  direttore  operativo  in  possesso  dei
requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice.  In  tal
caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la
responsabilita' per le funzioni ad  esso  assegnate  dalla  normativa
sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 
  5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i  compiti  demandati
al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni  di  direttori
operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure  di
cui all'allegato I.9. In  sede  di  prima  applicazione  del  codice,
l'allegato II.14 e' abrogato a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
  6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la
progettazione,  le  stazioni  appaltanti  che  sono   amministrazioni
pubbliche affidano l'attivita' di  direzione  dei  lavori  ai  propri
dipendenti; in mancanza, la affidano ai  dipendenti  di  centrali  di
committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo  accordo  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o  intesa  o
convenzione di cui  all'articolo  30  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Qualora  le  amministrazioni  di  cui  al  primo
periodo non dispongano delle competenze o  del  personale  necessario
ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalita'
specifiche,  ovvero  qualora  la  stazione  appaltante  non  sia  una
amministrazione pubblica, l'incarico e'  affidato  con  le  modalita'
previste dal codice. 
  7. Per i  contratti  aventi  ad  oggetto  servizi  e  forniture  le
funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione  sono  svolti,  di
norma, dal RUP, che provvede, anche  con  l'ausilio  di  uno  o  piu'
direttori  operativi  individuati  dalla   stazione   appaltante   in
relazione alla  complessita'  dell'appalto,  al  coordinamento,  alla
direzione  e  al  controllo  tecnico   contabile   e   amministrativo
dell'esecuzione  del  contratto  anche,  qualora  previsto,  mediante
metodi  e  strumenti  di  gestione  informativa   digitale   di   cui
all'allegato  I.9,  assicurando  la  regolare  esecuzione  da   parte
dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. 
  8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di
particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, per
cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. 
  9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano  al  loro  interno
delle competenze o del personale necessario ad espletare  l'attivita'
di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6. 
  10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del
comma  8,  la  stazione  appaltante,  su  indicazione  del  direttore
dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu'  assistenti
con  funzioni  di  direttore  operativo  per  svolgere  i  compiti  e
coadiuvare  il  direttore  dell'esecuzione  secondo  quanto  previsto
dall'allegato II.14. 
Ovviamente ora occorre regolamentare il tutto con atti interni.
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