Primi problemi con GREEN PASS (O RED PASS). GESTIAMOLI.

Premesso come piu’ volte detto e scritto che non può esserci un registro dei VERDI (trattamento illecito perchè superfluo) vediamo come gestire i RED PASS.

La liceità del RED PASS è da ricercare negli obblighi di vigilanza (non solo sanitaria, ma anche erariale ed amministrativa) dei Dirigenti Scolastici , tanto è vero che l’articolo 9 ter del DL 51/2021, introdotto dall’articolo 1 del DL 111/21, al comma 2 considera il non accesso dovuto al GREEN PASS assenza INGIUSTIFICATA.

“ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e’ considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Vediamo i casi in cui c’è il GREEN PASS :

  • Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima quindi un’attesa massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni, e durerà, ad oggi 9 mesi ( si passerà a 12 mesi), salvo revoca
  • Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata, durerà solo 48 ore
  • Guarigione da Covid-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva, durerà sei mesi(forse 9…)

Per maggiore trasparenza vi riporto le FAQ 3 e 6 del sistema DCV

Detto questo arriviamo alle dolenti note (come se queste fossero belle) :

Il comma 5 dell’articolo 9 ter del DL 51/2021 prevede delle sanzioni rimandando all’articolo 4 del DL 19/20

Art. 4 DL 19/20
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ((ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2,)) ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a ((euro 1.000)) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo ((la sanzione prevista dal primo periodo e’ aumentata)) fino a un terzo.

MA soprattutto occorre la vigilanza sui RED PASS, quindi consiglio l’annotazione da parte dei verificatori e di comunicare al Dirigente Scolastico il tipo di RED PASS prodotto dall’applicativo VerificaC19 ed il nominativo del soggetto . Sarà il DS a far partire il procedimento di controllo sull’assenza ingiustificata.

La modulistica e la procedura sarà scelta di volta in volta dal DS in funzione dell’organizzazione e dell’architettura amministrativa, magari chiedendo anche un parere scritto al DPO.

La cosa più difficile da gestire ? I rapporti con i sindacati, che giustamente a causa di malfunzionamenti dell’APP o del SISTEMA NORMATIVO avranno tanto da ridire.

Quali strumenti abbiamo per gestire le urgenze derivanti dal cattivo funzionamento di questo farraginoso sistema ?

Sappiamo che non possiamo chiedere informazioni sanitarie ai dipendenti perchè ci sarebbe una lesione della riservatezza, quindi o ci tuteliamo non facendoli entrare od il dipendente, nelle more dell’allineamento del sistema DCV (che he dei tempi tecnici e qualche imprevisto) , può ostentare le pezze d’appoggio o la certificazione del medico dichiarando però che viene fatto ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera e) del REG. 2016/679, vediamo questa norma.

PARTIAMO dal primo paragrafo, i divieti :

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1.   È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

sembrerebbe non esserci scampo, ma il paragrafo 2 (copiosissimo) gestisce le eccezioni, in particolare :

2.   Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

e)il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;

E’ evidente che questa procedura rappresenta l’estrema ratio da utilizzare solo in caso di forti diritti contrastanti e dove “un falso ” illecito è da imputare al malfunzionamento del sistema .

Vorrei però attenzionare il certificato di vaccinazione rilasciato evidenziando che la somministrazione della prima dose non produce gli effetti se non dopo il 12 giorno (infatti anche in piattaforma passano 14 giorni), quindi l’ostentazione del certificato della prima dose (o dell’unica dose) con data inferiore ai 14 giorni in nessun caso può essere accettata, a corroborare questa procedura è l’Istituto Superiore della sanità che riporta un parere scientifico a questo URL

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