SISTEMA COVID 19 DEL MINISTERO dell’ISTRUZIONE

il Ministero ha emanato una circolare per la preparazione dell’integrazione dei DB del Ministero della Salute.

Premesso che questo sistema non esclude l’utilizzo dell’APP VerificaC19 nasce un piccolo problema operativo, il seguente :

  • L’app verificaC19 , è disciplinata dall’articolo 13 del DPCM 17/06/2021, e l’utilizzo è possibile da tutti i pubblici ufficiali (anche dai collaboratori scolastici  ,Corte d’Appello Perugia, 29/07/2011
  • Il sistema SIDI Verifica GP invece è utilizzabile solo dal DS, quindi si prevede una delega

Non escludo che i sindacati facciano opposizioni, in ogni caso ci sono gli estremi per una funzione aggiuntiva e compensi da distribuire.

Il sistema ha una modalità di funzionamento opposta a quello dell’APP, mi spiego.

APP VERIFICA C19.

Funzionamento additivo, c’è la presunzione che nessuno dei soggetti individuati dal DL 111/21 può entrare a scuola, infatti passa mostrando il Green PASS

SISTEMA SIDI

Funzionamento sottrattivo , tutti possono passare meno quelli che hanno il RED PASS .

Ovviamente i due sistemi sono legittimati dall’articolo 8 comma 5 del DPCM 17 06 2021.

E’ importante puntualizzare che l’uso dell’APP continua ad essere possibile senza delega ma solo con incarico, infatti l’articolo 13 è chiaro:

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: 
    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 
    b) il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  incpubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.   3,  comma  8,cdella legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici esercizi  per  l'accesso  ai  quali  e'  prescritto  il  possesso  di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; 
    d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali presso i quali si svolgono eventi  e  attivita'  per  partecipare  ai quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19, nonche' i loro delegati; 
    e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro delegati; 
    f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati. 
  3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d),  e)  ed  f)  del
comma 2 sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica. 

Si legge chiaramente che per i PUBBLICI UFFICIALI non esiste delega.

A ben vedere, comunque, nella circolare si parla di DELEGA del processo di accesso all’area SIDI (ad un assistente amministrativo presumibilmente) e non di delega di FUNZIONE (anche se poi il contenuto del documento è diverso)

Riporto un vecchio POST

Per quando riguarda la DELEGA (in realtà è una procura) è bello osservare che per definizione, anzi per ANTONOMASIA è un contratto unilaterale (1392 cc), quindi non occorre la firma del DELEGATO.

Diciamo che il MIN, anzi i DS avranno qualche problemino, a mio avviso risolvibile se la piattaforma non impone la DELEGA-PROCURA .

vi allego comunque l’informativa data dal ministero ed il modello di procura NON UNILATERALE.

Chi ha dei dubbi sulla qualità dei modelli del MINISTERO, può contattarmi , anche perchè ricordo che a fare i controlli non sarà il MINISTERO VOSTRO, ma il DFP ed il GPDP.

Interessante il video del MINISTERO.

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