Secondo FOCUS sulla rinegoziazione dei contratti .

Focus sulla rinegoziazione dei contratti in essere in misura del 5 %.

Inizio riportando integralmente l’articolo 8 ( comma 8) del D.L. 66/14 come modificato in legge.

(Omesso)

((Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  10  del  presente

articolo  e  dai  commi  5  e  12  dell’articolo  47,  le   pubbliche

amministrazioni  di  cui  all’articolo  11,  comma  1,  del   decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33)), per realizzare  l’obiettivo  loro

assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto ((e nella  salvaguardia  di  quanto  previsto  dagli

articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto  legislativo

12 aprile 2006, n. 163)), a ridurre  gli  importi  dei  contratti  in

essere ((nonche’ di quelli relativi a procedure  di  affidamento  per

cui  sia  gia’  intervenuta  l’aggiudicazione,  anche  provvisoria,))

aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  di  beni  e  servizi,  nella

misura del 5 per cento, per tutta la  durata  residua  dei  contratti

medesimi. Le parti hanno facolta’ di  rinegoziare  il  contenuto  dei

contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’  fatta  salva  la

facolta’ del prestatore dei  beni  e  dei  servizi  di  recedere  dal

contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di

volonta’ di operare la riduzione senza alcuna  penalita’  da  recesso

verso l’amministrazione. Il recesso e’ comunicato all’Amministrazione

e ha effetto decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  della  relativa

comunicazione da parte di quest’ultima.  In  caso  di  recesso,  ((Le

pubbliche amministrazioni  di  cui  all’articolo  11,  comma  1,  del

decreto  legislativo   14   marzo   2013,   n.   33)),   nelle   more

dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono,  al

fine di assicurare comunque  la  disponibilita’  di  beni  e  servizi

necessari alla loro attivita’, stipulare nuovi contratti accedendo  a

convenzioni-quadro  di  Consip  S.p.A.,  a  quelle  di  centrali   di

committenza regionale o  tramite  affidamento  diretto  nel  rispetto

della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici ;

Analisi dell’ambito di applicazione soggettivo :

 

La norma è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni di cui l’articolo 11 comma 1 D.Lgs 33/13 ( che rimanda al solito articolo 1 comma 2 D.lgs 165/01 )

 

Applicazione della norma , obbligo o facoltà ?

Una lettura superficiale della norma contenuta nell’articolo in esame farebbe apparire una chiara facoltà piuttosto che un obbligo decisorio di applicare la riduzione in misura del  5 % dei contratti in essere, infatti in testo è scritto  che le pubbliche amministrazioni sono “autorizzate […] a ridurre gli importi “ e non obbligate.

 

Ovviamente questa locuzione deve essere però interpretata nell’ottica e nella chiave di lettura del DECRETO LEGGE nella sua totalità che ha il tenore di una norma sulla “spending review”, la terza , vi è quindi un obbligo normativo di conseguire alcuni obiettivi di bilancio.

 

L’autorizzazione è quindi intesa come possibilità ( giusta ed ovvia ) di non applicare in maniera sterile la rinegoziazione in maniera indiscriminata ma di analizzare e ponderare l’opportunità di applicazione, in altre parole devono evitarsi i cc.dd. tagli lineari.

 

Una prova di quanto scritto è contenuta nello stesso comma 8 quando si parla della salvaguardia di quanto previsto dall’articolo 82 comma 3-bis e 86 comma 3-bis ( appalti con forte incidenza di manodopera), a fortiori ratione per ogni specie di contratto l’applicazione della rimodulazione in misura del 5% è inapplicabile quando :

–          La riduzione inciderebbe sul costo della manodopera ( non valutabile in sede di gara al ribasso) ;

–          La riduzione inciderebbe sul costo degli oneri della sicurezza ( non valutabile in sede di gara al ribasso)

–          Azzerasse o diminuisse l’utile d’impresa ( anomalia di offerta od di operato imprenditoriale)

 

Da quale momento la riduzione ?

Sono assoggettabili alla riduzione :

  • I contratti in essere al 24/04/2014
  • I contratti per i quali sia pervenuta l’aggiudicazione anche provvisoria al 24/06/2014

 

E’ importante in questa fase applicativa della norma essere un tantino pratici, in quanto il processo eventuale che porterebbe in extrema ratio alla risoluzione del contratto dura 60 gg, indi i contratti prossimi alla scadenza alla data del 24/04/2014 non vanno rinegoziati.

 

In che ambito discrezionale si muove il dirigente che chiede la rinegoziazione ?

 

Esclusi i casi di salvaguardia, viene in aiuto lo stesso legislatore con la pubblicazione dei codici SIOPE per i quali si presume un impatto importante, racchiusi in tabella A al DL. 66/14 che riporto appresso :

 

Tabella A (articolo 47)

 

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|S1201| Carta, cancelleria e stampati                               |

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|S1202| Carburanti, combustibili e lubrificanti                     |

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|S1203| Materiale informatico                                       |

|—–|————————————————————-|

|S1204| Materiale e strumenti tecnico-specialistici                 |

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|S1205| Pubblicazioni, giornali e riviste                           |

|—–|————————————————————-|

|S1206| Medicinali, materiale sanitario e igienico                  |

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|S1207| Acquisto di beni per spese di rappresentanza                |

|—–|————————————————————-|

|S1208| Equipaggiamenti e vestiario                                 |

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|S1209| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali    |

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|S1210| Altri materiali di consumo                                  |

|—–|————————————————————-|

|S1211| Acquisto di derrate alimentari                              |

|—–|————————————————————-|

|S1212| Materiali e strumenti per manutenzione                      |

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|S1213| Materiale divulgativo sui parchi,                           |

|     | gadget e prodotti tipici locali                             |

|—–|————————————————————-|

|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |

|—–|————————————————————-|

|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |

|—–|————————————————————-|

|S1304| Contratti di servizio per riscossione tributi               |

|—–|————————————————————-|

|S1305| Lavoro interinale                                           |

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|S1306| Altri contratti di servizio                                 |

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|S1308| Organizzazione manifestazioni e convegni                    |

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|S1309| Corsi di formazione per il proprio personale                |

|—–|————————————————————-|

|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |

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|S1311| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili            |

|—–|————————————————————-|

|S1313| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni         |

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|S1314| Servizi ausiliari e spese di pulizia                        |

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|S1315| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione        |

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|S1316| Utenze e canoni per energia elettrica                       |

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|S1317| Utenze e canoni per acqua                                   |

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|S1318| Utenze e canoni per riscaldamento                           |

|—–|————————————————————-|

|S1319| Utenze e canoni per altri servizi                           |

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|S1320| Acquisto di servizi per consultazioni elettorali            |

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|S1321| Accertamenti sanitari resi necessari                        |

|     | dall’attivita’ lavorativa                                   |

|—–|————————————————————-|

|S1322| Spese postali                                               |

|—–|————————————————————-|

|S1323| Assicurazioni                                               |

|—–|————————————————————-|

|S1324| Acquisto di servizi per spese di rappresentanza             |

|—–|————————————————————-|

|S1327| Buoni pasto                                                 |

|—–|————————————————————-|

|S1329| Assistenza informatica e manutenzione software              |

|—–|————————————————————-|

|S1330| Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi             |

|—–|————————————————————-|

|S1331| Spese per liti (patrocinio legale)                          |

|—–|————————————————————-|

|S1332| Altre spese per servizi                                     |

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|S1333| Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap  |

|     | ed altri servizi connessi                                   |

|—–|————————————————————-|

|S1334| Mense scolastiche                                           |

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|S1335| Servizi scolastici                                          |

|—–|————————————————————-|

|S1336| Organismi e altre Commissioni istituiti presso l’ente       |

|—–|————————————————————-|

|S1337| Spese per pubblicita’                                       |

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|S1338| Global service                                              |

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Dunque, operativamente partendo da un’analisi dei codici SIOPE in TABELLA A DL 66/14 si passerà ad una valutazione in concreto dell’opportunità di applicare la riduzione nella misura massima del 5 %, valutando :

  1. L’entità della durata residua del contratto
  2. La possibilità o meno di operare una riduzione delle prestazioni in funzione della riduzione dell’importo contrattuale
  3. L’infungibilità del contraente

 

La fase di rinegoziazione, la certezza del diritto versus gli obiettivi di bilancio.

L’articolo 8 comma 8 alla lettera a) secondo periodo  stabilisce “Le parti hanno facolta’ di  rinegoziare  il  contenuto  dei contratti, in funzione della suddetta riduzione “, ma come avviene, in forza di quale norma ? è un puro atto d’imperio ?

Ricordando che la riduzione in misura del 5 % è intesa come massima riduzione , che occorre la salvaguardia delle remunerazione del lavoro e della sicurezza dei lavoratori oltre che al ristoro economico dell’imprenditore si può concretizzare in questi modi :

–          A prestazioni invariate

–          Con riduzione quantitativa

–          Con rinegoziazione delle modalità di esecuzione

Qualora la riduzione sia solo quantitativa ci troviamo nel palese caso di applicazione della disciplina del sesto quinto ( o del quinto d’obbligo)  dell’articolo 311 del DPR 207/2010 che riporto per l’analisi :

 

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

 

1. La stazione appaltante non puo’ richiedere  alcuna  variazione

ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114,  comma  2,  del

codice, la stazione appaltante puo’ ammettere variazioni al contratto

nei seguenti casi:

a)  per   esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni

legislative e regolamentari;

b)  per  cause   impreviste   e   imprevedibili   accertate   dal

responsabile del procedimento o  per  l’intervenuta  possibilita’  di

utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al

momento in  cui  ha  avuto  inizio  la  procedura  di  selezione  del

contraente,  che  possono  determinare,  senza  aumento   di   costo,

significativi  miglioramenti   nella   qualita’   delle   prestazioni

eseguite;

c) per  la  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla

specificita’  dei  beni  o  dei  luoghi  sui  quali  si   interviene,

verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della  stazione

appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate  al

miglioramento o alla migliore funzionalita’ delle prestazioni oggetto

del  contratto,  a  condizione  che  tali  varianti  non   comportino

modifiche  sostanziali  e  siano  motivate  da   obiettive   esigenze

derivanti da circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  al  momento

della stipula del contratto. L’importo in aumento  o  in  diminuzione

relativo a tali varianti  non  puo’  superare  il  cinque  per  cento

dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura  nella

somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.  Le  varianti  di

cui  al  presente  comma  sono   approvate   dal   responsabile   del

procedimento ovvero dal  soggetto  competente  secondo  l’ordinamento

della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma  2,  la  stazione  appaltante  puo’

chiedere all’esecutore una variazione in  aumento  o  in  diminuzione

delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  di  un  quinto  del  prezzo

complessivo previsto dal  contratto  che  l’esecutore  e’  tenuto  ad

eseguire, previa sottoscrizione di un  atto  di  sottomissione,  agli

stessi patti, prezzi e  condizioni  del  contratto  originario  senza

diritto ad alcuna indennita’ ad eccezione del corrispettivo  relativo

alle nuove prestazioni. Nel caso in cui  la  variazioni  superi  tale

limite, la stazione  appaltante  procede  alla  stipula  di  un  atto

aggiuntivo al contratto principale dopo aver  acquisito  il  consenso

dell’esecutore.

5. L’esecutore e’ obbligato ad assoggettarsi alle  variazioni  di

cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle

variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute  opportune

dalla stazione appaltante e  che  il  direttore  dell’esecuzione  del

contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente

la natura delle attivita’ oggetto del contratto e  non  comportino  a

carico dell’esecutore maggiori oneri

 

E’ evidente che è applicabile la lettera a ) del secondo comma  della norma “per   esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni legislative e regolamentari”

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di lavoro.

 

Per esperienza vi lascio una tabella da utilizzare per la rilevazione dei contratti a negoziare :

 

N

Descrizione contratto

CIG

SCADENZA

IMPORTO RESIDUO

RIDUCIBILE
SI/NO

NECESSARIO/
STRATEGICO/NON rilevante

ALTERNATIVE e CONDIZIONI

RIDUZIONE/RECESSO

IMPATTO SULLA SPESA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE RIDUZIONE :

 

 

In allegato un file excel per i calcoli e la generazione di lettera.

 

 

 

 

rinegoziazione86614_bis.xls
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