I prezzi di riferimento introdotti dall’articolo 9 del DL 66/14

I prezzi standard di riferimento introdotti dal comma 7 dell’articolo 9 del DL 66/14.

 

Le modifiche estive ( Dl 66 e 90 ) hanno rafforzato il confronto dei beni e servizi da acquisire con il market place governativo, invero introducendo alcune importanti modifiche annidate nella norma e non prese sempre in considerazione.

Suddette modifiche sono note a chi opera anche in ambito sanitario, infatti sia l’articolo 8 comma 8 che l’articolo 9 comma 7 sono chiaramente ispirate alle variazioni normative già introdotte nel 2012 dall’articolo 15 comma 13 del DL 95 ( vedi rinegoziazione e prezzi di riferimento).

La forte innovazione normativa ( che sarebbe dovuta partire in data 01/x/2014 ) nelle more della standardizzazione dei prezzi introduce i c.d. prezzi di riferimento che sono elaborati dall’AVCP ( che in forza dell’articolo 19 del DL 90/14 è confluita nell’ANAC) utilizzando una media dei prezzi di riferimento dei beni e servizi delle PP.AA. con l’ormai immancabile articolo 62-bis del D.lgs 82/05 ( strumento cooperativo).

I “prezzi di riferimento” dell’ANAC ( meglio dire pubblicati dall’ANAC) sono vincolanti sotto un profilo duplice :

  1. Devono essere utilizzati come strumento di programmazione, controllo ed analisi del budget ex articolo 271 del DPR 207/10 ( quello da me definito in altre trattazioni il grande assente dell’attività amministrativa)
  2. Costituiscono  soglia massima di aggiudicazione anche per le gare aggiudicate con l’articolo 82 del codice appalti per tutte le volte in cui non esiste una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della L. 488/99 ( le CONSIP )

Analizzando la norma è palese che il legislatore da priorità ai prezzi delle convenzioni rispetto a quelli di riferimento ( soprattutto in virtù della periodicità del refresh ), meno evidente è invece che la novella impone come riferimento non più i parametri “prezzo-qualità” ma i prezzi tout court, riportandoci di fatto nelle situazioni vissute nei primi anni 2000 .

Con le modifiche dirompenti dell’articolo 9 comma 7 DL 66/14, ipotizzando l’introduzione dei prezzi di riferimento al 01/11/2014 potremo cosi tracciare lo scenario :

–          Dal 24 aprile 2014 ( data pubblicazione del decreto) al 31/10/2014

  • in presenza di una convenzione Consip o regionale si dovranno assumere questi prezzi come    limiti massimi per l’aggiudicazione
  • In assenza invece nelle more dei “prezzi di riferimento” ( già applicabili in sanità) si utlizza lo strumento di principio di cui l’articolo 89 D.Lgs 163/06

–          Dal 01/11/2014

  • in presenza di una convenzione Consip o regionale si dovranno assumere questi prezzi come    limiti massimi per l’aggiudicazione
  • in assenza si utilizzeranno i c.d. “prezzi di riferimento” pubblicati sul sito web dell’ANAC
  • in assenza dei c.d. “prezzi di riferimento” si utilizzerà l’articolo 89 del D.Lgs 163/06.

si allega anche in PDF

Vincenzo de prisco.

 

art9comma7dl6614.pdf

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