Un po’ di chiarezza sulle procedure e piattaforme per i contratti pubblici a partire dal 01/01/2024

Evitiamo che accada quanto già accaduto con il D.Lgs 24/23 e facciamo un poco di chiarezza sugli investimenti da farsi per le nuove piattaforme.

In estrema sintesi la digitalizzazione che è prevista nell’articolo 225 comma 1 del D.lgs 36/2023 nella stragrande maggioranza delle PP.AA. non dovrà comportare nuovi esborsi (se non quelli previsti dalla M1C1 in particolare la misura 1.3.1). Ovviamene le amministrazioni che acquisteranno nuove piattaforme saranno sottoposte alle procedure del danno erariale anche perché ricordo che l’articolo 2 del Nuovo codice dei Contratti sulla mancanza di osservanza alle norme è molto molto chiaro.

Sarebbe il caso di rileggere questi post :

Ora analizziamo la delibera del Presidente BUSIA del 19 settembre.

Questo comunicato ha creato “mooooolta” confusione anche perché diversi operatori economici con anche le piattaforme di approviggionamento elettronica ci stanno marciando sopra.

partiamo dal comunicato, questo deve essere letto con la delibera 261 2 264 ANAC altrimenti si perde la portata.

In estrema sintesi serve ad attuare la nuova struttura di At delle pubbliche amministrazioni con alcuni richiami specifici contenuti nell’allegato I della seconda delibera citata. Allego l’allegato per semplificare il lavoro di lettura.

Ancora mi piace ricordare che non è altro che l’applicazione dell’articolo 9 bis comma 2 del FOIA, date le informazioni una sola volta poi Ri-USATE i dati comunicati.

Concretamente cambierà la piattaforma SIMOG aggiungendo un form per l’inserimento dell’URL dove ci sarà il repository delle vicende della gara .

Questa opzione non sarà possibile per lo SMARTCGIG .

Altro discorso , molto confuso, riguarda l’attuazione degli articoli dal 19 al 36 del D.Lgs 36/23, in particolare l’articolo 25.

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento. 
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. 
4. E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme

Questa notizia “dal tenore allarmante” sembrerebbe bloccare tutte le procedure dal 1 Gennaio 2024, in realtà non è cosi, le piattaforme serviranno “non obbligatoriamente” alle SA molto spinte che già utilizzano sistemi proprietari e con non sono certificate secondo l’articolo 26.

Per tutte le altre con il PDND ed il MEPA non ci saranno grosse novità se non qualche abitudine da prendere e qualcuna da dimenticare.

Come per il WHISTLEBLOWER posso vendere piattaforme ma preferisco darle solo a chi realmente ne ha l’esigenza,

Per maggiore chiarezza lascio uno stralcio ad un’intervista fatta al Presidente ANAC Avv. BUSIA dove chiaramente dice che …”CONSIP” è pronta.

A corroborare il tutto ci sono le news della CONSIP che riporto

Continuano gli impatti del nuovo Codice degli appalti che da gennaio 2024 prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti. Semplificazione, riuso e interoperabilità sono il tema dominante delle nuove funzioni che saranno introdotte su Acquisti in rete per rispondere alle previsioni del codice.

Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023), entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio, introduce un nuovo fondamentale appuntamento il 1° gennaio 2024 quando entreranno in vigore anche le regole che disciplinano la “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”.

Questo quarto pilastro del nuovo Codice – che segue i principi del risultato e della fiducia, il rafforzamento della discrezionalità amministrativa e la tutela ambientale e sociale – impone alle Amministrazioni la gestione di tutte le fasi del processo di procurement – includendo, oltre alla fase di affidamento, anche la programmazione, l’esecuzione e l’accesso alle informazioni e agli atti di gara – attraverso l’utilizzo di piattaforme certificatesulla base di apposite regole tecniche comuni. Prende quindi vita un ecosistema integrato – secondo regole tecniche e interventi infrastrutturali definiti attraverso specifici atti di competenza di AGID e ANAC – tra piattaforme certificate e le banche dati nazionali, che consenta l’interazione e l’interoperabilità garantendo al contempo lo scambio e il riuso di informazioni (c.d. principio del “once only”) nonché l’accessibilità digitale a dati e documenti.

Consip, come stazione appaltante e come gestore della piattaforma Acquisti in rete, ha avviato l’iter di certificazione, in modo da garantire la continuità di tutte le attività effettuate sulla piattaforma di e-procurement, adeguandole alle previsioni del nuovo Codice anche per quanto riguarda la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

L’autenticazione sulla piattaforma

Entro gennaio, quindi, saranno molte le novità che vedranno la luce sul sistema, proprio per far fronte alle nuove previsioni normative e la prima – sia dal punto di vista dell’iter operativo, sia da quello della platea di utenti coinvolti, la totalità – è quella relativa alle nuove modalità di autenticazioneche vedono l’abbandono di utenza e password per l’accesso alla piattaforma di e-procurement di Acquisti in rete e l’adozione di SPID (anche ad uso professionale), CIE e, per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea, le funzionalità del nodo eIDAS italiano [FICEP].

L’integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici

Altre funzionalità del tutto nuove che saranno introdotte a gennaio sono quelle legate alla tematica dell’interoperabilità tra la piattaforma e-procurement e il sistema di ANAC PCP – Piattaforma Contratti Pubblici. La PCP concentra i servizi erogati in precedenza da diversi sistemi: il Servizio Contratti Pubblici (SCP), la Gazzetta Ufficiale (GURI), la pubblicità a livello comunitario (eForm), la gestione dell’European Single Procurement Document (ESPD) e soprattutto Simog e SmartCig, per l’erogazione del CIG e il monitoraggio del ciclo di vita dei contratti.

In questo contesto si inserisce la figura del Responsabile Unico di Progetto (RUP), certificato dall’ANAC, che avrà a disposizione, all’interno delle singole procedure di Acquisti in rete, una nuova sezione per gestire la comunicazione con i sistemi ANAC e delegare ulteriori utenti (che dovranno essere comunque registrati sul Portale Acquisti in rete) allo svolgimento di singole attività, ad esempio per la compilazione dell’eForm o dell’ANAC Form. L’invio alla Piattaforma Contratti Pubblici potrà però essere eseguito soltanto dal RUP e solo dopo tale invio sarà possibile pubblicare la negoziazione o emettere l’ordine sulla piattaforma di e-procurement.

All’interno di questa nuova sezione il RUP potrà quindi:

  • Scegliere gli utenti da delegare alle varie attività
  • Scegliere la “Scheda ANAC” da utilizzare per la procedura in corso
  • Compilare l’ANAC Form, per la pubblicazione sulla GURI
  • Compilare l’eForm, per la pubblicazione sulla GUCE
  • Caricare l’European Single Procurement Document
  • Comunicare con la Piattaforma Contratti Pubblici, richiedendo il CIG e inviando poi tutti i dati inseriti in tutte le sezioni
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