La digitalizzazione e l’atto unico negli affidamenti diretti

E basta!!!! Vedo ancora dicitura in giro del tipo DETERMINA RICOGNITIVA all’ACQUISTO, DETERMINA AFFIDATIVA IMMEDIATA, DIRETTAMENTE AFFIDATIVA etc etc…..

Smettetela prima che sarà un giudice a favi smettere.

Nel nuovo riduce dei contratti l’articolo 17 comma 2 IMPONE l’atto UNICO che diviene immediatamente efficace con il comma 5.

Dimenticatevi l’articolo 32 comma 2 Del 50/2016 che permetteva una scelta…..anzi LEGGETEVI LA NORMA senza ascoltare GURU dei CONTRATTI, vi ricordo che esistono i GURU perché ci sono le persone svolgiate che non leggono.

Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. 
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. 

6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 
7. Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. 
8. Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9. 
9. L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. 
10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Per lo stesso motivo di cui sopra ha ragione di essere il fatto che il CIG viene preso alla fine del processo.

INFATTI non hanno sbagliato gli ingegneri, i manager i giuristi ed i dirigenti del MEF, dell’ANAC, del MIT e di decine di AZIENDE SOFTWARE, ma solo qualche GURU che non ha letto la norma,.

Mi sembra quando parlo con taluni autoriparatori che mettono in dubbio i progetti di intere squadre di ingegneri di tutte le CASE AUTOMOBILISTICHE.

Vi lasci un approfondimento con altri errori ricorrenti, credetemi la cura si CHIAMA LETTURA DEL CODICE!

e qualcosa su GERTRUDE STEIN

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