D.lgs 106/2018 e PERFORMANCE. La nuova Legge STANCA per i siti web e non solo…

La legge 4/2004, nota come STANCA, anteriore al CAD, ha fatto che l’ITALIA divenisse un punto di riferimento nell’ambito del diritto all’informazione accessibile a persone con disabilità e che i dipendenti delle PP.AA con le stesse problematiche potessero  essere agevolate nelle operazioni lavorative.

L’accessibilità non è concetto a se stante individuato solo nella legge stanca ( e poi nella modifica contenuta nel D.lgs 106/18) ma è diventata elemento caratterizzante diverse decisioni legislative.

Una figura fondamentale per l’attuazione del diritto all’accessibilità è il RTD, infatti all’articolo 17 comma 1 lett d del CAD troviamo che deve promuovere 

l’ accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

L’accessibilità, gli obiettivi della stessa norma, sono contenuti in via di principio ( costituzionale , articolo 3) nel primo articolo della L. 4/2004 che non ha subito grandi modifiche dal D.lgs 106/18.

Art. 1. (Obiettivi e finalita) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. E’ tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilita’ da parte delle ((persone con disabilita’)), in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.

Il diritto all’usabilità ed all’accessibilità non si limita al ‘ CONTENITORE SITO WEB  ISTITUZIONALE , ma in maniera pervasiva si applica anche al contenuto, infatti ci sono richiami sia nella pubblicità notiziale ( amministrazione trasaparente ) all’articolo 6 del D.lgs 33/13

Art. 6 Qualita’ delle informazioni 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita’ delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrita’, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita’, la semplicita’ di consultazione, la comprensibilita’, l’omogeneita’, la facile accessibilita’, nonche’ la conformita’ ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita’ secondo quanto previsto dall’articolo 7. 2. L’esigenza di assicurare adeguata qualita’ delle informazioni diffuse non puo’, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

che alla pubblicità legale propria dell’articolo 32 della L. 69/09, norma istitutiva della pubblicità legale on line ( ALBO PRETORIO ON LINE )

Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita’ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ((La pubblicazione e’ effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita’ di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e’ altresi’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili)).

E’ importante sottolineare come il legislatore  abbia voluto legare gli adempimenti sull’accessibilità con le performance del D.Lgs 150/09.

Inutile ricordare che ovviamente anche il CAD, articolo 53 c.1 ha imposto l’adeguamneto dei siti web alla l. 4/2004 ( cfr articolo 53 c.1.)

Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita’, nonche’ di elevata usabilita’ e reperibilita’, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita’, semplicita’ di’ consultazione, qualita’, omogeneita’ ed interoperabilita’. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

Nell’attesa dell’emanazione delle linee guida dell’Agid previste dall’articolo 11 della L. 4/2004 iniziamo a prepararci lehgendo l’articolo 3 bis dell novellata Legge Stanca, evidenziando, anche se superfluo, che i destinatari degli dempimenti sono i soggetti contenuti nell’articolo 1 comma 2 del D.Lgs 165/01 ( estesi ) ma anche, qui la grossa novità, ancje le imprese di ogni dimensione che ricevono finanziamenti pubblici per l’adeguamento dei sistemi informativi .

Art. 3-bis. (( (Principi generali per l’accessibilita’). )) ((1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. 2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti: a) accessibilita’ al contenuto del servizio da parte dell’utente; b) fruibilita’ delle informazioni offerte, caratterizzata da: 1) facilita’ e semplicita’ d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro; 2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalita’ di funzionamento delle interfacce, nonche’ la possibilita’ di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali; 3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso; 4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente. 3. Con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilita’ di cui ai commi 1 e 2.))

L’articolo 3 ter , invece parla di una deroga all’adempimento quando lo sforzo ( organizzativo, tecnologico, economico ) è spoporzionato secondo una parametrizzazione che verrà comunque data dall’AGID nelle LL.GG articolo 11.

Al 3 quater si riprende la rendicontazione ( da fare con la dichiarazione di accessibilità ) ed entra in gioco anche il difensore civico digitale ( che con il D.lgs 217/2017 è centrale unico ed indipendente e siede tra le file dell’AGID) .

Andando verso la chiusura ricordo che l’articolo 4 della Stanca impone che già in fase di progettazione dell’acquisto di web, software e servizi mobili occorre tener conto dei principi di accessibilità, ugual discorso per il rinnovo degli stessi servizi.

L’articolo 8 evidenzial l’importanza della formazione,



Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attivita’ per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilita’ e alle tecnologie assistive. 2. La formazione professionale di cui al comma 1 e’ effettuata con tecnologie accessibili. 3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilita’ ((, ivi inclusi quelli relativi alle modalita’ di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili)).

mentre l’articolo 9 ricorda della rilevanza sulla performance e della responsabilita’ amministrativa e dirigenziale degli articoli 21 e 55 del D.lgs 165/01.

Iniziamo un nuovo viaggio insieme.

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