il D.l 179/12 e la notificazione della PEC, importante decisione CASSAZIONE

Art. 16-septies. DL 179/12 ( CRESCITA )Tempo delle notificazioni con modalita’ telematiche

1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita’ telematiche. Quando e’ eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

IMPORTANTE DECISIONE CASSAZIONE 28864/2018.

Dall’ordinanza, infatti, si evince che la notifica PEC, dalla quale è poi scaturito il ricorso per Cassazione, è iniziata sicuramente dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza e, più precisamente, alle ore 23.26: “(omissis) ricorre per cassazione nei confronti della sentenza con la quale la corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame dal medesimo interposto con l’atto di citazione notificato in modalità telematica il 30-11-2017, a ore 23’26, rispetto all’ordinanza di primo grado comunicata a mezzo Pec il 31-10-2017, nell’ambito del procedimento instaurato per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria…”.

E’, quindi, per questo motivo che la notifica, in applicazione dell’articolo 147 c.p.c., non essendo l’attività notificatoria iniziata entro le ore 21.00 del 30.11.2017, deve intendersi effettuata, anche per il notificante, il 1 dicembre 2017 ed è sempre per tale motivo che la Cassazione ha ritenuto di non poter applicare la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario.

Sempre nell’ordinanza in commento, il Collegio a supporto della decisione, fa riferimento a due precedenti decisioni (Cass. Civ. n. 8886/2016, Cass. Civ. n. 21915/2017); in particolare, dalla lettura della sentenza n. 21915/2017, si evince che la questione in esame è stata in precedenza esaminata da questa Corte, che è già pervenuta alla medesima soluzione nel senso della tardività della notifica, con sentenza n. 8886 del 2016. In quella occasione, la Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale “L’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’art. 16 quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno)”.

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