Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione.
Uno degli aspetti meno considerati della normativa antiriciclaggio, riguarda l’onere di segnalazione da parte della Pubblica Amministrazione, in particolare del segnalante che viene chiamato “gestore” .
La carenza, invero, deriva dalla mancanza degli strumenti solo annunciati nel D.Lgs 231/07, ed attuati con quasi un decennio di ritardo.
L’articolo 10 del D.Lgs 231/07 individua tra le PA i destinatari della norma, rimandando poi ( articolo 41) ad una serie di indicatori specifici per la PA.
Il Ministero dell’Interno, con decreto del 25 Settembre 2015 , quindi con otto anni di ritardo, pubblica il decreto con gli indicatori di anomalia e lobbligo di segnalazione da perte della PA.
L’ambito di operatività è descritto dall’articolo 2, che in sintesi riguarda operazioni di persone finische e giuridiche in ambito fiscale, lavori e forniture pubbliche , finanziamenti alle imprese.
Gli indicatori rappresentano un alert da parte del “gestore” per le segnalazioni all’UIF, non un obbligo.
Il gestore,quindi, con l’utilizzo degli indicatori e dei sub indicatori dell’allegato unico al DM 25.09.2015 , deve attuare, in caso di forte sospetto, le procedure previste dall’articolo 6 ( di ulteriore verifica di rischiosità ) e poi far partire la segnalazione secondo l’articolo 7.
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