ISO 31000 e valutazione rischio riciclaggio. L’operativita quotidiana, come la Direttiva 2015/849 cambia il D.Lgs 231/07
Tutta la struttura dell’antiriciclaggio, essendo norma fortemente COMPLIANCE, deve essere inquadrata , come chiarito anche nella Direttiva 2015/849, ad un approccio sul rischio costante, indi è indispensabile avere un profilo operativo basato sulla ISO 31000, ricordando inoltre che :
- la gestione del rischio crea valore
- la gestione del rischio tiene conto dell’incertezza e che il miglioramento continuo ne riduce l’entità
- la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili
- la gesrione del rischio favorisce il migliormanento continuo .
E’ chiaro che uno dei presidi per la gestione del rischio è ” la politica dei controlli “, ne consegue che occorre utilizzare le regole del DRUCKER del 1977, cioé i controlli :
- Devono essere economici
- Devono essere significativi
- Devono essere appropriati
- Devono essere congruenti
- Devono essere tempestivi
- Devono essere semplici
- Devono essere opeartivi
Nel momento in cui si instaura un nuovo rapporto professionale , oppure un solo e singolo affare, corre l’obbligo di verificare la clientela.
Il nuovo articolo 17 del D.Lgs 231/07 chiarisce inoltre che questo adempimento deve esserefatto anche dai revisori ed altre figure che insturano rapporti di consulenza e controllo alle aziende.
Conviene precisare, che l’adeguata verifica della clientela diviene un processo fondamentale per ogni studio professionale.
Con l’adeguata verifica si va a censire il cliente tenendo sopratutto conto che ( articolo 17 comma 3 d.Lgs 231/07) :
I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entita’ dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita’ di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l’entita’ delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita’ svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita’ di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l’ammontare dell’operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attivita’ svolta dal cliente e all’entita’ delle risorse economiche nella sua disponibilita’;
6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Allegati Utili :
Dichiarazione di controllo costante
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