Chiarimenti sulla situazione economica – finanziaria e patrimoniale dei Dirigenti dello Stato.

Diversi dirigenti mi hanno contattato per chiedere alcune delucidazioni riguardo gli oneri di pubblicazione della situazione patrimoniale propria e dei famigliari .

La richiesta pervenuta è del tutto infondata, COMPLETAMENTE INFONDATA, non solo parzialmente come detto anche da persone molto vicine allo scrivente.

Vi lascio, come di consueto non il mio parere ma gli estremi normativi ed una breve cronologia degli aggiornamenti e modifcazioni.

La previgente norma contenuta nell’articolo  14 del D.lgs 33/13 recitava

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (PREVIGENTE)
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
a) l’atto di nomina o di proclamazione e durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;
c) i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni (a cui sono tenuti i senatori e i deputati) ex articoli 2, 3 e 4 della legge n. 441/1982, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, in caso contrario, viene data evidenza al mancato consenso.
Tali pubblicazioni avvengono entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico, salve le informazioni concernenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, tali dati non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Evidentemente a qualcuno è sfuggito, ed è inconcepibile, che gli articoli 13 e 14 del D.Lgs 97/16 attuativo dell’articolo 7 della L, 124/15 hanno modificato la norma fin dalla rubrica , mutandola in questo modo :

 

Art. 14 (VIGENTE)     ((Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari                      di incarichi dirigenziali))      1. Con riferimento ai titolari di incarichi  politici,  ((anche  se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale  e  locale, ((lo Stato, le regioni e gli  enti  locali  pubblicano))  i  seguenti documenti ed informazioni:    a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;    b) il curriculum;    c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;    d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;    e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;    f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.    ((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di  cui  al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione,  di direzione  o  di  governo  comunque  denominati,  salvo   che   siano attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di   incarichi dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza procedure pubbliche di selezione.    1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.    1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini del conferimento di successivi incarichi.    1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum vitae.))    2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi  1 e  1-bis  entro  tre  mesi  dalla  elezione,  dalla  nomina   o   dal conferimento  dell'incarico  e  per  i  tre  anni  successivi   dalla cessazione  del  mandato  o  dell'incarico  dei  soggetti,  salve  le informazioni  concernenti   la   situazione   patrimoniale   e,   ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.)) 

 

Vista la chiarezza della norma non mi dilungo, ma ricordo che già tempo addietro focalizzi l’attenzione su tutti gli errori che si stavano compiendo , rimando a:

La prova che il PTTI proposto alle scuole è inadeguato.

PTTI PROPOSTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE “INADEGUATO

Nuovo decreto sulla trasparenza e FOIA, obblighi anche per le Istituzioni Scolastiche.

 

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