CURA ITALIA -COVID, VERSIONE DEFINITIVA .

La versione ufficiale del CURA ITALIA, numerata con n. 18 e pubblicata il 17 marzo porta qualche modifica ( non solo in progressivo di articolo ) agli articoli d’interesse trattai ieri, nella sostanza anche qualche deroga al D.lgs 50/16, vediamoli velocemente.

Gli ” Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese” trattati all’articolo 72 della bozza ora li troviamo nell’articolo 75 del DL 18/20, proviamo a raffrontarli

Testo della bozza ( art 72 )Testo definitivo ( art 75 DL 18/20)
1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di
cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi

informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché
servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori
economici.
2. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3.Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale
per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione
dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
4. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a
legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

 1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le
amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la
borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre
2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS  (software as a
service ), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o
un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di
cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione
dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la
regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario
Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano
l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del
2016.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi
informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione
vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

In estrema sintesi la mia perplessita’ sulle procedure da utilizzare vengono incorporate non tanto nelle procedure di selezione ma in quelle di controllo utilizzando metodi delle LL.GG. 4 ANAC e si derogano le fasi dell’articolo 32 commi 9 e 10 del D.lgs 50/16 ( fattispecie che non si applica comunque alle procedure di cui all’articolo 36 comma 2 lett. a e b ). Inoltre nasce l’obbligo di invitare tra i quattro concorrenti una start up innovativa od una piccola media impresa innovativa.

Per quanto riguarda le  Semplificazioni in materia di organi collegiali, vediamo solo una variazione nell’ordine, non piu’ articolo 70 ma 73 del Dl 18/20 .

Tra poco un breve post per la disciplina degli organi collegiali a DISTANZA.

In allegato il DL 18/20

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