LAVORO AGILE -CURA ITALIA – UCAS — Ufficio Complicazione Affari Semplici
IN QUESTO MOMENTO ore 8.40 del 17-03-2020 ancora non esiste la pubblicazione del DL CURA ITALIA, che piu’ correttamente si dovrebbe chiamare CURA PALLIATIVA ITALIA.
Ma partiamo da una certezza per il LAVORO AGILE, tutti ( privati e PA ) devono eseguirlo come norma ed in un regime DEROGATORIO come chiaramente scritto all’articolo 1 comma 6 del DPCM 11032020, riporto appresso un post
Il lavoro agile aveva bisogno di una scossa, purtroppo questa e’ arrivata in modo nefasto, imprevedibile , per molti di noi sembra quasi una situazione onirica. Ma ci abitueremo anche a questa nuova modalita’ di lavoro . Non credete ? Immaginate gli anziani di famiglia che usano il doppio telecomando della TV e del DECODER per vedere la “puntata” ,Barbara D’Urso e la Santa Messa ogni domenica mattina. Voi ci riuscite ? io no, il doppio telecomando proprio no, ma quando c’e’ l’esigenza tutti riescono a cambiare le abitudini. Un altro esempio ? Le deleghe F24 da pagare solo on line e non allo sportello, chi di voi tornerebbe indietro ? io no, e non posso nemmeno fare a meno della fattura elettronica.
Sorvoliamo sul certo ed andiamo sull’incerto, il DECRETO CURA ITALIA non ancora pubblicato.
Stando alle bozze piu’ accreditate subito salta agli occhi qualcosa di strano, vi riporto l’articolo 72 del DL ( non ufficiale)
Articolo 72
“Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”
1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio
2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di
cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi
informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché
servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori
economici.
2. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3.Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale
per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione
dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
4. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a
legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
La prima perplessita’ che salta gli occhi e’ sulla parte finale del primo comma “preferibilmente basati sul modello cloud SaaS”.
–PREFERIBILMENTE SaaS- non puo’ essere inteso come SaaS oppure on-premise ( per intenderci non cloud ) ma tra le varie soluzioni cloud che sono SaaS, PaaS, e IaaS si dovrebbe scegliere la prima di queste , se non fosse cosi’ ci sarebbe un forte contrasto con il Piano Triennale dell’Informatica e con il CAD .
Il terzo comma del 72 ci ricorda che nel fare l’acquisto , nella progettazione , il sistema dovrebbe essere compatibile ed integrabile con :
- PagoPA
- ANPR
- CIE
- COOPERAZIONE APPLICATA
Tornando al discorso piu’ squisitamente procedura sulle modalita’ d’acquisto e’ evidente che il legislatore PREVEDE importi piuttosto elevati per le soluzioni, quindi la norma e’ immaginata per grosse PA, infatti il primo comma dell’articolo 72 del Dl rimanda all’articolo 63 c.2 lett c del D.lgs 50/16 aggiungendo la specialita’ dei quattro concorrenti nell’arena competitiva.
Altra norma speciale contenuta nell’articolo 72 del DL e’ quella del secondo comma
“Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.”
Tutto sommato, bisogna evidenziare che per gli importi e per i progetti della stragrande maggioranza delle PA, sarebbe piu’ adatto l’istituto dell’articolo 36 comma 2 lett. A, in questo caso non sappiamo pero’ se applicare comunque il secondo comma dell’articolo 72….attendiamo.
In ogni caso ricordiamo di acquistare servizi qualificati sul marketplace di AGID
E poi soprattutto negli acquisti e’ indispensabile coinvolgere il RTD od il supporto al RTD.
Altra bella spinta al LAVORO AGILE COLLEGIALE e’ contenuto nell’articolo 70 del DL in materia di organi collegiali”
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal
comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su
base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,
garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle
assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci
preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e
metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e
le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
Ci sentiamo presto, e resto come sempre il vostro supporto alla transizione digitale.
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VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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