DURC, AUTOCERTIFICAZIONE.
Ancora mi pervengono notizie di Revisori dei conti che non accettano l’autocertificazione del DURC.
Assecondarli significa non rispettare un diritto delle imprese, è infatti importantissimo considerare la possibilità dell’autocertificazione non come un nostro minore onere od un nostro obbligo, ma un diritto introdotto dall’articolo 4 comma 14 bis della L. 106/11 per le imprese ( a patto che ci siano le condizioni, cioè importi fino a 20000 € e non lavori ma solo forniture di beni e servizi) .
La cosa buffa è che i revisori per avvalorare la loro tesi utilizzano la circolare prot .INAIL.60010.26/01/2012.0000573 , ma è proprio questa circolare che ricorda la èpssoboòità di deroga all’autocertificazione nei casi previsti dal legislatore.
Vi allego la circolare con evidenziata la parte che ci riguarda e chi vi tutela ed anche un’ultimo chiarimento ( del 01-06-2012 ) del MLPS che ribadisce la possibilità di accettare l’autodichiarazione ( vedi pagina 4 )
INAIL_INPS_nota_n_573_del_26_01_2012___DURC_non_autocertificabilit___Casi_residuali2unlocked.pdf
20120601_Circ_12.pdf
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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