LA NOTIFICAZIONE DIGITALE. IL POSTINO PAT

Ci siamo, dal 21 Giugno parte la PND

Una modifica “negli strumenti”, bene o male la norma rimane invariata, così come alcuni termini contenuti nel manuale operativo del 07/06/2022 redatto al gestore PAGOPA, noti ai miei clienti (prima di tutto l’importanza dell’HASH).

Vi lascio in allegato il manuale OPERATIVO DEL SISTEMA e come sempre la mia disponibilità per il supporto operativo e normativo.

Prima di addentrarci nella prima parte dei questo speciale su PND è importante ricordare che:
NON è UNA PIATTAFORMA OBBLIGATORIA!!!! ma, secondo me, GUAI a non utilizzarla!!

Inoltre, conviene ripassare la norma e le procedure sui domicili digitali e sulla trasmissione dei documenti (quindi un ulteriore richiamo al manuale di gestione documentale)

La prima volta che viene disciplinata “una generica piattaforma per notificare” è nel 2019 con l’articolo 1 comma 402 della legge 160.

Al fine  di  rendere  piu'  semplice,  efficiente,  sicura  ed
economica la notificazione con valore legale di atti,  provvedimenti,
avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con  risparmio
per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa  una
piattaforma digitale per le notifiche. 

La PND viene poi disciplinata con il il 76/20, in particolare con l’articolo 26 comma 3.

Ai fini della notificazione di  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni,  in  alternativa  alle  modalita'  previste  da  altre
disposizioni   di   legge,   anche   in   materia   tributaria,    le
amministrazioni possono  rendere  disponibili  telematicamente  sulla
piattaforma i corrispondenti documenti  informatici.  La  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei   documenti   informatici   resi   disponibili   sulla
piattaforma avviene nel rispetto  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del  medesimo
decreto  legislativo.  Eventualmente  anche  con  l'applicazione   di
«tecnologie  basate   su   registri   distribuiti»,   come   definite
dall'articolo 8-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
il gestore della piattaforma assicura  l'autenticita',  l'integrita',
l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali  assicura  l'accesso  alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici  oggetto  di
notificazione.   Ciascuna   amministrazione,   nel   rispetto   delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del  2005  e  delle  Linee
guida  adottate  in  attuazione  del  medesimo  decreto  legislativo,
individua le modalita' per garantire  l'attestazione  di  conformita'
agli  originali  analogici  delle   copie   informatiche   di   atti,
provvedimenti,   avvisi    e    comunicazioni,    anche    attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza  della  forma  e  del  contenuto
dell'originale e della  copia.  Gli  agenti  della  riscossione  e  i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),  2),
3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
e nominano i dipendenti incaricati di attestare la  conformita'  agli
originali analogici delle copie informatiche di atti,  provvedimenti,
avvisi e comunicazioni.  I  dipendenti  incaricati  di  attestare  la
conformita' di cui al presente  comma,  sono  pubblici  ufficiali  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma  puo'   essere
utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di  notificazione
al destinatario. 

E’ chiaro, già leggendo il solo comma 3 dell’articolo 26 del primo Decreto semplificazioni COVID, che il concetto di NOTIFICAZIONE è quello proprio dell’albo e non della consegna documentale, infatti in più riprese si noterà che si ha notificazione con “la presa in carico ” dell’atto e non con la consegna nelle mani del destinatario.

Nel comma 4 dell’articolo 26 possiamo osservare una nuova sigla con la quale convivere (e non richiamata ancora nei miei manuali di gestione documentale):

IUN = IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA NOTIFICAZIONE 


 
Il gestore della piattaforma,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 15, per ogni atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione   oggetto    di    notificazione    reso    disponibile
dall'amministrazione, invia  al  destinatario  l'avviso  di  avvenuta
ricezione, con  il  quale  comunica  l'esistenza  e  l'identificativo
univoco della notificazione (IUN), nonche' le  modalita'  di  accesso
alla  piattaforma  e  di  acquisizione  del  documento   oggetto   di
notificazione. 

Con i seguenti comma 5, 5 bis  invece si nota l'integrazione perfetta con i domicili digitali degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 82/05 e con l'articolo 64 bis.


  5. L'avviso di  avvenuta  ricezione,  in  formato  elettronico,  e'
inviato con  modalita'  telematica  ai  destinatari  titolari  di  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  di   un   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato: 
    a) inserito in uno degli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma  4-quinquies,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di  altre  disposizioni  di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o  affari,  se  a
tali atti o affari e' riferita la notificazione; 
    c) eletto per la ricezione delle  notificazioni  delle  pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15. 
  5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato  un
indirizzo email non  certificato,  un  numero  di  telefono  o  altro
analogo recapito digitale diverso da quelli di cui  al  comma  5,  il
gestore della piattaforma  invia  anche  un  avviso  di  cortesia  in
modalita' informatica contenente le stesse  informazioni  dell'avviso
di avvenuta ricezione.  L'avviso  di  cortesia  e'  reso  disponibile
altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo  64-bis  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Concludiamo questa prima parte della  PND con i RUOLI:

Mittente
Le PA sono gli utenti di PN che possono generare notifiche sia manualmente attraverso il portale web, sia in modalità automatica attraverso
integrazione B2B. Le PA possono essere ovviamente anche essere destinatari di notifica; in questo caso la PA viene vista come una persona
giuridica e la gestione delle notifiche come destinatario per le PA è affrontata nel capitolo dedicato alle persone giuridiche.
Per poter depositare notifiche su PN, una PA deve per prima cosa completare il processo di onboarding che include gli aspetti legali di
definizione del contratto e che, una volta risolti, permette alla PA di definire le persone che potranno avere accesso a PN nei ruoli di referente amministrativo e tecnico.
Funzionario autorizzato del mittente
Il funzionario autorizzato della PA mittente è la persona incaricata dalla PA di gestire il processo di onboarding. E' importante che questa persona abbia accesso alle comunicazioni inviate al domicilio digitale della PA e deve essere stato indicato come Referente Amministrativo in una precedente attività di onboarding della PA ai servizi offerti da PagoPA S.p.A.
Referente Amministrativo
Il referente amministrativo di una PA mittente è un funzionario incaricato che gestisce gli accessi a PN. Può anche inviare manualmente notifiche e visualizzare le notifiche inviate.
Referente Tecnico
Il referente tecnico accede a PN nelle stesse modalità previste per il referente amministrativo. Il referente tecnico ha la possibilità di gestire le API Key e l’invio di notifiche tramite API B2B e di visualizzare le notifiche inviate dalla PA.
Destinatari
Persona fisica
Ogni persona fisica può essere destinatario di notifiche da parte delle PA. Le persone fisiche possono utilizzare piattaforma notifiche in quattro
 ruoli diversi:
- per se stesse
- in un ruolo di referente amministrativo o tecnico per la PA 
- come parte dell’organizzazione di una persona giuridica 
- come delegato di una persona fisica o giuridica 
Persone giuridiche
Qui con persone giuridiche intendiamo i destinatari di notifiche che non sono configurabili come persone fisiche. In quest’accezione intendiamo quindi le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. La persona giuridica non accede a PN direttamente ma tramite una persona fisica e, nello specifico, attraverso il legale rappresentante che poi procede ad abilitare altri utenti all’utilizzo di PN.


Vista la complessità e la portata rivoluzionaria di questo strumento, seguiranno altri approfondimenti, in ogni caso restiamo a disposizione per i pionieri che vorranno sperimentare ed iniziare sin d'ora la digitalizzazione delle notifiche.
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