La sorte dei contratti con il dimensionamento scolastico (PARTE PRIMA)

La gestione dei contratti in questo particolare periodo storico per le istituzioni scolastiche sembra essere molto piu’ complesso di quanto lo sia realmente. Anche a causa di poche informazioni che arrivano “dall’alto”ogni ISA si muove in maniera confusa e convulsiva. A mio avviso l’errore principale e’ il punto di partenza e mi spiego, prima di recedere o modificare unilateralmente da un contratto (vedremo quali sono gli strumenti legislativi piu’ adeguati) occorre inventariare i contratti non già della sola istituzione che in un modo od in un altro varierà’ ma di tutte quelle interessate nel processo , valutare l’opportunità economica, le qualità dei fornitori di beni e servizi e solo dopo aver sentito le controparti razionalizzare i fornitori con l’accortenza di non creare duplicazione di fornitori. Inoltre non e’ detto che gli stessi fornitori vogliano continuare i contratti con le nuove condizioni, anche se migliorative ( ad esempio per la manutenzione dei PC occorre più personale, per attriti personali con i nuovo attori od altro). Solo dopo questa prima valutazione fatta da più persone possiamo passare alla discussione dei problemi giuridici . PROBLEMA DEI CONTRATTI IN ESSERE. Pur essendo possibile riformulare i contratti e computarli in dodicesimi quest’operazione potrebbe divenire complessa e controproducente , e potrebbe valere solo per i contratti con pagamento a scadenza ( e vi ricordo che nella stipula dei contratti le Pubbliche amministrazioni sono sullo stesso livello dei privati, vale dunque la libertà contrattuale anche per i tempi di pagamento), inoltre per contratti d’appalto complessi l’appaltatore potrebbe comunque chiedere il mancato guadagno. La cosa più naturale da fare sarebbe continuare i contratti fino alla naturale estinzione dell’obbligazione dando comunicazione alle controparti private sulla variazione dall’anagrafica amministrativa e fiscale. I contratti di fornitura dei servizi dovranno poi essere comunicati all’anagrafe delle prestazioni utilizzando la neo funzione del trasferimento degli incarichi. La situazione si complica ancora quando ad essere oggetto della variazione sono non più i contratti di fornitura dei servizi ma i contratti di prestazione di opera professionale od i contratti professionali in quanto occorre ricalcolare anche la quota trattenuta come sostituto d’imposta. In ogni caso ricordo che e’ sempre possibile ricorrere all’articolo 311 del DPR 207/10 disciplinante le variazioni in corso d’opera , ed ancora gli strumenti delle procedure negoziate senza bando (57 del codice degli appalti). Voglio concludere sottolineando un altro aspetto che e’ stato sottovalutato ma che in realta’ farà a mio avviso farà nascere ancora più seccature, la gestione dei servizi e dei diritti accessori non cedibili discendenti dai contratti di fornitura di beni reali, faccio un esempio chiarificatore, le nostre attenzioni sono spostate essenzialmente sui servizi, dobbiamo invece anche prendere in considerazione i beni, come i PC, questi hanno una garanzia che per essere validata necessita della fattura, ed ancora compreso nel prezzo del PC c’e ‘ la licenza per utilizzare il S O. E ‘ dunque evidente che anche quando il contratto sembra concluso ( ho ricevuto il bene ed e’ stato pagato) devo comunque dare comunicazione al venditore. In sintesi occorre : Inventariare i contratti concertandosi tra le parti, risolvere anticipatamente da un lato una parte dei contratti, dall’altro utilizzare lo strumento dell’articolo 57 del D. Lgs 163/06 e novellarlo in funzione delle variazioni avvenute (più computer, più personale, più alunni ). Nei prossimi giorni ci saranno i focus sulle procedure amministrative per la cessione dei codici INPS, INAIL, fiscali, utenze AVCP, PerlaPa etc.

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