Le novità sul codice dei contratti pubblici , tra le quali la modifica dell’articolo 1 comma 450 L.296/06.INNALZAMENTO DAI 1000 AI 5000 EURO

Eravamo abituati a tante modifiche al codice degli appalti, dirette ed indirette , non perdiamo questa malsana abitudine, infatti anche il decreto sicurezza ha modificato il codice , e soprattutto è ormai certo che il codice verrà sostituito entro un anno, ma andiamo per ordine e leggete tutto il post, ci sono delle sorprese, vi anticipo solo che si ritornerà entro 24 mesi alla vecchia architettura, codice più regolamento.

La prima modifica, tanto reclamata ma nei fatti superflua è quella contenuta nel DL 135/18, c.d. semplificazione.

In realtà il decreto uniforma l’articolo 80 del d.lgs 50/16 all’articolo ispiratore della direttiva 2014/24/UE, il 57 comma 4.

La lettera c del quinto comma dell’articolo 80 infatti viene sdoppiata in 5 bis e 5 ter e spalmati diversamene i reati fiscali ( D.Lgs 74/00 ), contro l’industria e commercio tra quelli presupposto ex D.Lgs 231/00 ed anche reati urbanistici.

Tuttavia conviene attendere la pubblicazione delle Linee Guida n. 6 ANAC per avere una visione organica dell’impatto organizzativo sui motivi di esclusione da parte della SA .

Modifiche indirette al codice dei contratti pubblici sono state apportate anche dalla conversione del decreto sicurezza come da L. 132/18.

La norma disciplina, con modi molto persuasivi, il sub-appalto non autorizzato portandolo da contravvenzione a delitto .

Ed ora veniamo alle novità più importanti, quelle contenute nella L. 145/2018, Previsione per il 2019 ( STABILITÀ ).

La modifica maggiormente apprezzata nel lavoro quotidiano è senza dubbio l’innalzamento della soglia per gli acquisti c.d. bagatellari, infatti leggiamo all’articolo 1 comma 130 della L. 145/18 TROVIAMO

“All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». “

E’ evidente che tale innalzamento comporta che fino alla soglia di 5.000 euro non si applicano le procedure dell’articolo 40 del D.lgs 50/16, cfr anche la dichiarazione ANAC del 30 Ottobre 2018 ed il post immediatamente riportato.

Un’altra facilitazione che contiene la L. 145 è quella del comma 912 del primo articolo che innalza l’affidamento diretto dei lavori a 150.000 Euro.

“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.”

E qui viene il bello !!!!

Il disegno di legge che entro 12 mesi delega al governo la riscrittura del Codice dei contratti pubblici ed entro 24 mesi uno o più regolamenti attuativi… a presto sulle ulteriori modifiche della legge di STABILITA’ per il 2019.

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