SPEED and SPRINT PA. Ancora sul DL semplificazioni.

Continuiamo il nostro discorso trasversale tra 241/90 appalti e trasparenza con alcune chicche della L. 120/20.

Il DL 76/20 ( e la conversione in legge) spinge verso un nuovo paradigma il funzionario pubblico.

Forse il legislatore non ha dato molta enfasi a questa novita’ quindi conviene analizzare l’articolo 21 del 76/2020.

Responsabilita’ erariale

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta’ dell’evento dannoso.”.

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ((31 dicembre 2021)), la responsabilita’ dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita’ pubblica per l’azione di responsabilita’ di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e’ da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita’ prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Leggendo il secondo comma dell’articolo 21 del DL 76/20 e’ chiaro che c’e’ oggettiva responsabilita’ (erariale) del dipendente pubblico che rallenta o blocca le procedure amministrative, mentre la prova del dolo deve essere intimamente legata alla volonta’ del danno ( diviene una grossa colpa in sintesi).

Il secondo comma dell’articolo 21 del Dl 76/20 diviene un corollario del modificato ( sempre in forza del 76/20) articolo 2 comma 4 bis della L. 241/90 :

Le pubbliche amministrazioni misurano e ((pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”,)) i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((sono definiti)) modalita’ e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ((, nonche’ le ulteriori modalita’ di pubblicazione)) di cui al primo periodo.

Ma per questo attendiamo il DPCM attuativo che sara’ legato anche all’informatizzazione dei procedimenti amministrativi.

Per le puntate precedenti sul Dl 76/20 consiglio una veloce rilettura dei seguenti POST :

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