Richiesta di accesso da parte di organi della Pubblica Sicurezza.

Diverse volta mi arriva una chiamata piena di TERRORE, ormai dal tono della voce già capisco qual è il quesito che mi si porrà , e con molta gioia l’ente chiamante non è quasi mai un mio cliente, ma di altri RTD e DPO. LA domanda è :

CI SONO I CARABINIERI CHE VOGLIONO INFORMAZIONI SU TAL DEI TALI, COSA POSSO FARE ?

 Come sempre la  risposta è da ricercare nella norma .

Una cosa fondamentale è vedere bene la 241/90, che certamente non è chiarissima nella norma per quanto riguarda l’accesso da parte di altre PP.AA non essendoci nessun richiamo in rubrica, tuttavia il principio fondamentale è da ricercarsi nel quinto comma dell’articolo 22

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

Ancora più rassicurante è la norma contenuta proprio nel regolamento anagrafico, segnatamente all’articolo 37 del DPR 223/89 che riporto

Art. 37. Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

1. E’ vietato alle persone estranee all’ufficio di anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorita’ giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresi’ il disposto dell’art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).

4. All’ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale operera’ secondo modalita’ tecniche adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

Ovviamente si aspettano delle novità derivanti dal SPC e dall’ANPR.

il vostro C@ronte , vincenzo de prisco.

 

 

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