I piccoli errori più frequenti nel nuovo codice.
Più volte ho dovuto ricorrere ai ripari per queste cosette che nell’immediato non sono “devastanti” ma che creano problemi non da poco in fase di rendiconto od ispettiva.
La prima problematica nasce dalla sedimentata abitudine di considerare il RPA (articoli 4,5 e 6) della 241/90 completamente coincidente col RUP (articolo 15 D.lgs 36/2023).
Ricordiamo che il RPA è prima di tutto una unità organizzativa (articolo 4 . 241/90), invece il RUP è una persona fisica (articolo 15 D.lgs 36/2023).
Il RUP non sempre adotta provvedimenti pieni (con valenza esterna), ma spesso per la rilevanza deve conferire con il RPA, si veda per esclusione l’articolo 7 comma 1 lett g) all. I.2 che riporto integralmente per facilitarne la lettura :
Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento.
1. Il RUP:
a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice;
d) dispone le esclusioni dalle gare;
e) in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.
In tal guisa ricordo anche che proprio per l’utilizzazione delle piattaforme, visto che il RUP non ha rilevanza esterna potrebbe essere utile adottare un regolamento generale per la gestione delle FASI , magari nominando un responsabile di fase per l’affidamento che ai soli fini ANAC sarebbe RUP (essenziale per l’abilitazione alla PCP), ,’importante è che non sia anche RASA.
Per approfondire
La seconda problematica è invece figlia dell’innovazione che deriva dal combinato dell’articolo 17 comma 2 con l’affidamento diretto dell’articolo 50 comma 1 lettera a e lettera b.
Si cerca con ogni mezzo (e questo ha portato a far considerare la nuova procedura MEPA non funzionante) di utilizzare ancora la DETERMINA o DECISIONE BIFASICA.
Ad oggi al DECISIONE a contrarre per gli affidamenti diretti è a tutti gli effetti una DECISIONE DI AFFIDAMENTO MONOFASICA, un solo atto con gli elementi essenziali di INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE, conviene confrontarsi anche con il comma 5 dell’articolo 17 che ha eliminato le fasi di aggiudicazioni definitive senza e con efficacia, riporto …
L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
A corroborare l’assenza di procedura è anche la definizione stessa di AFFIDAMENTO DIRETTo, la prendo ovviamente dal codice, dall’articolo 3 comma 1 lett d) All. I.1
«affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
La terza problematica riguarda invece la mancanza dei DEC quando imposti dal legislatore.
L’articolo 32 dell’allegato II.14 è “vergognosamente” chiaro su quando il DEC ed il RUP devono essere persone diverse, lasciamo stare il secondo comma che mi da un limite monetario di 500.000 EURO, vorrei fare chiarezza sul comma 1, che riporto, leggendolo forse possiamo ancora correre ai ripari :
Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
Per approfondimenti
La quarta problematica deriva invece dall’assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario per gli affidamenti a partire da 40000 Euro.
Spesso dimentichiamo di applicare l’articolo 18 comma 10 del codice, ricordo l’obbligazione in solido per le imposte di bollo.
10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso
QUINTA PROBLEMATICA che mi viene in mente è quella di non tenere conto della “specialità” di alcuni settori .
Ad esempio a deroga a CONSIP e MEPA del mondo universitario chiaramente individuata nella norma contenuta nell’articolo 4 del DL 126/2019 che riporto
Art. 4
(Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)
1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858