Nuovo codice dei contratti. Addio al RUP, benvenuto al RUP

nel nuovo codice dei contratti scompare il RUP e viene sostituito dal …..RUP.

visti i principi del nuovo codice(articolo 1 RISULTATO e 2 FIDUCIA) il RUP deve essere non più responsabile del PROCEDIMENTO, ma di un PROGETTO, quindi scompare il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO (UNICO) e nasce il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.

Non è una live differenza semantica, infatti ora il RUP diviene una figura molto simile al PROJECT MANAGER.

Riporto l’articolo 15 del NUOVO CODICE per leggerlo insieme

Articolo 15.

Responsabile unico del progetto (RUP).

1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e

gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del

progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna

procedura soggetta al codice.

Abbiamo il primo chiaro richiamo ad una figura che deve occuparsi di diversi procedimenti (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione)

2. Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti della

stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio nell’unità medesima, in possesso di

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento

contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche

amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i

compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di

RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio

dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo.

IL Responsabile dell’ufficio nomina il RUP (che non può rifiutare l’incarico) basandosi sulle competenze (non titoli abilitativi come ad esempio per i lavori) , la nomina non è soggetta ad accettazione , in caso di mancanza di nomina il RUP diviene il il responsabile dell’ufficio.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito

a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno

secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,

progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative

responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di

supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

IL RUP può richiedere di non svolgere talune procedure, in questo caso verranno nominati i responsabili dei procedimenti non gestiti dal RUP e saranno responsabili del procedimento di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione)

5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi

connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie,

ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a

decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che

lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono

destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento

diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

E’ chiaramente previsto il supporto al RUP, per affidamento diretto con remunerazione fino all’1% dell’importo posto a base d’asta.

7. Contestualmente all’adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori

pubblici di cui all’articolo 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il connesso piano di

formazione specialistica per il proprio personale. Le attività formative del piano sono considerate per la

valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità

indicate dalla contrattazione collettiva.

In sede di programmazione (articolo 37) deve essere previsto un percorso formativo per i soggetti coinvolti nelle procedure negoziali.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di

partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei

lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato

pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria

competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione

gestiti direttamente.

Una novità molto importante è rappresentata dalla composizione delle commissioni giudicatrici, articolo 51, lo riporto.

Commissione giudicatrice.

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Sembra una banalità ma è talmente incisiva questa modifica che per gli effetti dell’articolo 225 tocca e modifica il TUEL all’articolo 107.

Vi anticipo qualche altra novità tanto per stuzzicarvi e far fissare quanto i principi degli articoli 1 e 2 siano fondanti.

articolo 52.

Controllo sul possesso dei requisiti.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000

euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti

di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo

sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Fino a 40000 Eur il controllo dei requisiti è fatto sulla base di dichiarazioni sostitutive , quindi il sistema a scaglioni qui riportato non sarà più valido.

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