Approfondimento sul RUP
Ovviamente tralascerò la solfa sul PROJECT MANAGER (che ha bisogno di certificazioni…) ed approfondirò la disciplina più tecnica.
Molto importante è ricordare che la disciplina del RUP non si applica automaticamente nei settori speciali alle imprese pubbliche ma solo alle amministrazioni pubbliche, statuizione dell’articolo 141 del D.Lgs 36/23.
Poi non voglio nemmeno soffermarmi sulla chiarezza della posso abilità di nominare come RUP anche i dipendenti “in servizio” e non solo quelli di ruolo nelle PP.AA.
Il comma 4 dell’articolo 15 contempla la possibilità di dividere tutto il procedimento complesso in capo a diversi responsabili di fase. fatta salva la possibilità di permutazione delle quattro fai (programmazione,progettazione, affidamento, esecuzione), gli senari più probabile di scorporo, sono :
RUP+RPprogrammazione/progettazione/esecuzione(tecnico)+RPfasediaffidamento(giuridico)
Lavori:RUP(tecnico)+RPperfasediaffidamento(giuridico)
Servizi/Forniture:RUP(giuridico)+RP(tecnico)
Vista l’analisi già fatta in più post dell’articolo 15, passerei ad una lettura dell’allegato I.2, proprio del RUP.
leggendo l’articolo 2 dell’Allegato I.2 vediamo un errore (già segnalato) ed un’ulteriore conferma che il RUP non è necessariamente un DIRIGENTE
1. Il RUP e' individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
Ora analizziamo il 3 comma dell’articolo 2, perché stanno succedendo già episodi disastrosi :
Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante puo' individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attivita' di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attivita' di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza.
Leggendo la parte in grassetto sto vedendo un proliferare di supporto al RUP senza però analizzare i requisiti del RUP (casi patologici per l’affidamento di beni e servizi), vediamoli nell’articolo 5 dell’allegato I.2 del D.lgs 36/2023.
Articolo 5. Requisiti di professionalita' del RUP nei contratti di servizi e forniture. 1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attivita' analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessita' e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entita' dei servizi e delle forniture da affidare. 2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianita' di servizio maturata: a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice; b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice. 3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante puo' richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonche' di specifiche comprovate competenze.
E’ evidente che salvo per il comma 3 basta un diploma , i requisiti di professionalità sono dati dal rapporto ANZIANITA’/IMPORTO.
Questo per dire (ancora più chiaro nell’articolo 4, requisiti professionali per lavori) che un neoassunto, non dirigente in una pubblica amministrazione deve necessariamente averte un supporto al RUP (anche interno) per colmare l’anzianità mancante.
Questo inciso solo per dire che non posso nominare un RUP con tutti i requisiti e poi anche il supporto al RUP che ha tutti i requisiti solo per dividere gli incentivi (che sono disciplinati in modo diverso, anche qui la confusione).
In ogni caso vi ricordo dell’obbligo della formazione dell’articolo 15 comma 7 del D.Lgs 36/2023.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
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