Approfondimento sul RUP

Ovviamente tralascerò la solfa sul PROJECT MANAGER (che ha bisogno di certificazioni…) ed approfondirò la disciplina più tecnica.

Molto importante è ricordare che la disciplina del RUP non si applica automaticamente nei settori speciali alle imprese pubbliche ma solo alle amministrazioni pubbliche, statuizione dell’articolo 141 del D.Lgs 36/23.

Poi non voglio nemmeno soffermarmi sulla chiarezza della posso abilità di nominare come RUP anche i dipendenti “in servizio” e non solo quelli di ruolo nelle PP.AA.

Il comma 4 dell’articolo 15 contempla la possibilità di dividere tutto il procedimento complesso in capo a diversi responsabili di fase. fatta salva la possibilità di permutazione delle quattro fai (programmazione,progettazione, affidamento, esecuzione), gli senari più probabile di scorporo, sono :

RUP+RPprogrammazione/progettazione/esecuzione(tecnico)+RPfasediaffidamento(giuridico)

Lavori:RUP(tecnico)+RPperfasediaffidamento(giuridico)

Servizi/Forniture:RUP(giuridico)+RP(tecnico)

Vista l’analisi già fatta in più post dell’articolo 15, passerei ad una lettura dell’allegato I.2, proprio del RUP.

leggendo l’articolo 2 dell’Allegato I.2 vediamo un errore (già segnalato) ed un’ulteriore conferma che il RUP non è necessariamente un DIRIGENTE

1.  Il  RUP  e'  individuato,  nel  rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli  4  e  5  del
presente allegato,  tra  i  dipendenti  di  ruolo  anche  non  aventi
qualifica dirigenziale.  Il  RUP  svolge  i  propri  compiti  con  il
supporto dei dipendenti della stazione appaltante. 

Ora analizziamo il 3 comma dell’articolo 2, perché stanno succedendo già episodi disastrosi :

Il RUP deve essere dotato  di  competenze  professionali  adeguate
all'incarico  da  svolgere.  Per  i  lavori  e  i  servizi  attinenti
all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico.  Ove
non sia  presente  tale  figura  professionale,  le  competenze  sono
attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito
di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli  altri  casi,
la stazione appaltante puo' individuare quale RUP un dipendente anche
non in  possesso  dei  requisiti  richiesti.  Nel  caso  in  cui  sia
individuato un RUP  carente  dei  requisiti  richiesti,  la  stazione
appaltante affida lo svolgimento delle attivita' di supporto  al  RUP
ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al  RUP
o, in mancanza, a soggetti esterni aventi  le  specifiche  competenze
richieste dal codice e dal presente allegato.  Gli  affidatari  delle
attivita' di  supporto  devono  essere  muniti  di  assicurazione  di
responsabilita' civile professionale per  i  rischi  derivanti  dallo
svolgimento delle attivita' di propria competenza. 

Leggendo la parte in grassetto sto vedendo un proliferare di supporto al RUP senza però analizzare i requisiti del RUP (casi patologici per l’affidamento di beni e servizi), vediamoli nell’articolo 5 dell’allegato I.2 del D.lgs 36/2023.

   Articolo 5. 
Requisiti di professionalita' del RUP  nei  contratti  di  servizi  e
                             forniture. 
 
1. Il RUP deve essere in possesso di  titolo  di  studio  di  livello
adeguato  e  di  esperienza   professionale   soggetta   a   costante
aggiornamento  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  7,  del  codice,
maturata  nello  svolgimento  di  attivita'  analoghe  a  quelle   da
realizzare   in   termini   di   natura,   complessita'   e   importo
dell'intervento,  in  relazione  alla  tipologia  e  all'entita'  dei
servizi e delle forniture da affidare. 
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza  nel
settore  dei  contratti  di  servizi  e  forniture,  attestata  anche
dall'anzianita' di servizio maturata: 
a) di almeno un anno per gli importi inferiori  alla  soglia  di  cui
all'articolo 14 del codice; 
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di
cui all'articolo 14 del codice. 
3.  Per  le  forniture  o  i   servizi   connotati   da   particolari
caratteristiche  tecniche,  quali:  dispositivi  medici,  dispositivi
antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante
puo' richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma  2,
il possesso della laurea magistrale nonche' di specifiche  comprovate
competenze. 

E’ evidente che salvo per il comma 3 basta un diploma , i requisiti di professionalità sono dati dal rapporto ANZIANITA’/IMPORTO.

Questo per dire (ancora più chiaro nell’articolo 4, requisiti professionali per lavori) che un neoassunto, non dirigente in una pubblica amministrazione deve necessariamente averte un supporto al RUP (anche interno) per colmare l’anzianità mancante.

Questo inciso solo per dire che non posso nominare un RUP con tutti i requisiti e poi anche il supporto al RUP che ha tutti i requisiti solo per dividere gli incentivi (che sono disciplinati in modo diverso, anche qui la confusione).

In ogni caso vi ricordo dell’obbligo della formazione dell’articolo 15 comma 7 del D.Lgs 36/2023.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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