Una buona notizia
La recente sentenza del TAR Veneto, Venezia, sez. III, n. 973/2017 , sembra finalmente far chiarezza su quel pasticciaccio che è rappresentato dal combinato art 77 comma 4 del D.lgs 50/16, la delibera 1007/2017 ANAC e la Vecchia LLGG sul RUP.
Il Responsabile Unico de Procedimento può far parte della commissione salvo che non sia manifestamente incompatibile .
Sappiamo tutti che stiamo trattando una neverending story , ma soprattutto per le piccole PP.AA questa è certamente una bella notizia.
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