Affidamento diretto
Affidamento Diretto ed accountability, la differenza con l’incarico fiduciario.
“… una rosa è una rosa, è una rosa è ,una rosa”…….. scriveva Gertrude Stein e cantava Franesco De Gregori, mi vien da dire allora che l’affidamento diretto, citato ben tre volte , articolo 31 coma 8 , 32 comma 2 e 36 comma 2 lett a …è un “affidamento diretto, è un affidamento diretto”…..
Chi continuerà a scappare dall’affidamento diretto, magari ricorrendo a forme “bastarde” come gli acquisti infra 40000 con la procedura negoziata vedrà sempre più peggiorare la propria situazione per il grosso costo – opportunità che si tramuta in DANNO ERARIALE .
Certo è che chi ha il coraggio di usare gli strumenti di legge non deve essere considerato un folle spericolato.
Vediamo un poco la differenza tra l’affidamento diretto e l’incarico fiduciario.
Sono istituti molto, ma molto diversi tra loro, gli elementi di maggior differenza sono :
- L’ambito di applicazione
- I controlli passivi
Per quanto riguarda gli ambiti, l’incarico fiduciario è proprio delle consulenze , cfr art 7 D.lgs 165/01 ed a differenza dell’affidamento diretto, i controlli passivi sono molto meno insistenti , diciamo quindi che tra i due istituti c’è una grossa discriminante, quella dell’accountability.
L’aver tolto dal codice degli appalti i termini “adeguatamente , motivato” certamente non significa che le acquisizioni possono farsi senza logia e senza confronto, tanto è vero che la norma non può che essere ispirata dagli articoli 97 Cost e 3 comma 1 della L. 241/90 .
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
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