DISCORSI ATTORNO AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, L’INUTILITA DI FIRMARE CON STAMPIGLIATURA D.LGS 39/93

Iniziamo da oggi a trattare in modo approfondito il CAD ( dall’origine al 179/16).

Parleremo del CAD di tutti i giorni, la creazione del documento, la copia informatica, la copia dall’analogico , le notifiche e le comunicazioni.

Iniziamo con le basi, ed analizziamo una pessima abitudine che ancora esiste in molte PP.AA. nostrane.

Esiste una forte confusione tra documento massivo analogico, stampato per intenderci, e documento informatico,

In particolare girando sui siti web istituzionali ancora si vedono documento sigillati con la dicitura ” firma  autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 39/93.”

Una piccola parentesi, ricordate della conserva di pomodoro della mia natia terra ? trattare bene i dati significa non solo conservarli, ma selezionarli dall’inizio del processo ( o del procedimento amministrativo).

Far nascere dei documenti, per poi metterli sotto vuoto, in conservazione sostitutiva , con questa postilla equivale e sprecare spazio, a conservare qualcosa di sbagliato, riporto l’articolo di legge

Art. 3. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche’ l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita’ di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa e’ sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

E’ chiara l’intenzione di agevolare la firma quando i documenti sono massivi e stampati, in ogni caso questi documenti non hanno la forma del documento scritto.

Invece il documento formato ai sensi del CAD, dell’articolo 20 in particolare soddisfail requisito della forma scritta come da codice civile all’articolo 2702.

Art. 20 Validita’ ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. ((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi e’ apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e’ formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalita’ tali da garantire la sicurezza, integrita’ e immodificabilita’ del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita’ e immodificabilita’. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita’ alle Linee guida.))

In questo post iniziale non mi dilungherò sui diversi tipi di fima previste dal CAD ( e dall’EiDAS reg. 2014/910) , ma mi fermo con il ricordare che la firma apposta come da articolo 3 del 39/93 non produce nessun effetto, inoltre se qualche banca permettesse di far girare gli assegni senza la firma autografa ma colla dicitura ” ha firmato chi avrebbe dovuto firmare”  vi fidereste ? io no.

Alla prossima

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