Le cause di esclusione nel nuovo codice dei contratti pubblici.

I requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure sono elencati negli articoli 94-98 del D.Lgs 36/23.

Il nuovo codice, a differenza del 50 prevede due tipi di esclusone :

  • automatica, articolo 94
  • non automatica, articolo 95

Tutto il primo comma dell’articolo 94 ricalca l’articolo 80 del D.Lgs 50/16, mentre il secondo comma richiama l’esclusione derivante dalla 159/11 (ANTIMAFIE, vedi art 67).

Grande novità è il terzo comma del 94, l’elenco esplicito dei soggetti destinatari dei provvedimenti, sono :

 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza  o
il decreto oppure la misura  interdittiva  ivi  indicati  sono  stati
emessi nei confronti: 
  a) dell'operatore economico ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  b) del titolare o del direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
individuale; 
  c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta
di societa' in nome collettivo; 
  d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta  di
societa' in accomandita semplice; 
  e) dei membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli  institori  e  i
procuratori generali; 
  f) dei componenti  degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo; 
  g) del direttore tecnico o del socio unico; 
  h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui  alle  lettere
precedenti. 

Una novità non da poco è l’espressa previsione dei reati amministrativi (c.d. penali d’impresa) ed anche quella dell’amministratore di fatto (rispettivamente quindi D.gs 231/01 e 231/07).

Per quanto riguarda l’esclusione non automatica invece si applica direttamente l’articolo 95, di facile lettura che inoltre ricalca fedelmente nei principi la L.G. ANAC n.6, in estrema sintesi le cause di esclusione non automatiche sono le stesse dell’articolo 94 ma meno gravi.

Una particolarità, invero ritengo un errore che verrà colmato a breve con il correttivo, è il contenuto dell’articolo 96 comma 6, lo riporto

 6. Un operatore economico che si trovi in una delle  situazioni  di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e  all'articolo  95,  a
eccezione del comma 2, puo' fornire prova del fatto che le misure  da
lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua  affidabilita'.  Se
tali misure sono ritenute  sufficienti  e  tempestivamente  adottate,
esso  non  e'  escluso  dalla  procedura  d'appalto.  A   tal   fine,
l'operatore  economico  dimostra  di  aver  risarcito  o  di  essersi
impegnato  a  risarcire  qualunque  danno   causato   dal   reato   o
dall'illecito, di aver chiarito i fatti  e  le  circostanze  in  modo
globale collaborando attivamente con le autorita' investigative e  di
aver  adottato   provvedimenti   concreti   di   carattere   tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei  a  prevenire  ulteriori
reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori  economici  sono
valutate considerando la gravita' e le  particolari  circostanze  del
reato  o  dell'illecito,  nonche'   la   tempestivita'   della   loro
assunzione. Se la stazione appaltante ritiene  che  le  misure  siano
intempestive o insufficienti, ne comunica  le  ragioni  all'operatore
economico. 

La parte evidenziata del sesto comma dell’articolo 96 dice l’esatto opposto dell’articolo 94….non è l’unico “errore” del codice….in attesa del correttivo applicheremo sempre i principi della L.G. n.6 ANAC.

A presto 

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