Attenti al 18 Ottobre.

Spero di essere stato chiaro, il GDPR è un bel piatto vuoto da ornare  e guarnire ( e controllare ).

E’ una norma di riferimento, di principi di massima, ma l’applicazione settoriale deve essere contestualizzata con norme specifiche, per questo mi piace dire che non esiste la privacy ma solo il corretto trattamento dei dati.

Molti dati e molte informazioni trattate dalle PP.AA. hanno a che fare con il codice dei contratti ( e proprio in questo caso, vige il principio della trasparenza e non quello della riservatezza, cfr articolo 29 del codice e 37 del D.lgs 33/13 ).

La norma ed i modelli per gestire meglio le informazini derivano da alcune normative che mia paice definire ” le grandi assenti” :

– il codice dell’amministrazione digitale ( D.lgs 82/05)

– Codice dei beni culturali e del paesaggio ( D.lgs 42/2004 ) .

Per dirla in breve, in maniera banale, gli atti devono nascere in digitale, dematerializzati ( ai sensi dell’articolo 40 del CAD ) e sin dall’origine fanno parte del patrimonio dello Stato ( articolo 10 comma 2 lett. b D.lgs 42/2004).

Dal 18 ottobre, la generazione dei documenti digitali hanno un’ulteriore spinta, infatti entra in vigore l’articolo 40 del Codice dei Contratti.

  Art. 40 
 
 
(Obbligo  di  uso  dei  mezzi  di  comunicazione  elettronici   nello
             svolgimento di procedure di aggiudicazione) 
 
  1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito  delle
procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
Codice dell'amministrazione digitale. 
  2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e  gli  scambi
di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando  mezzi  di
comunicazione elettronici. 

riporto per facilità di lettura il 5 bis CAD

(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita’ di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. ((AgID)), anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1

        Vediamo velocemente cosa succederà tenedo conto il fine pubblico, creare un mercato unico ( anche nelle procedure) che potrebbe portare un incremento di posti di lavoro con circa 415 miliardi di euro circolanti .   Il processo ( spesso già digitale) sarà uniformato, in particolare lo stack abbraccia tre sottoprocessi : – Pubblicazione – Gara – Stipula   A breve, come da piano triennale per l’informatica iniziaremo quindi ad usare il portale ComproPA, ma ancora prima inizieromo ad utilizzare SIMOG 2.0 o SIMOG EVOLUTION per le comunicazioni in entrata ed in uscita verso gli altri paese UE.

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