eIDAS

Oggi 1 Luglio 2016 , entra in vigore il Regolamento UE 910/2014, c.d. eIDAS, che tutti gli stati membri dell’Europa di fatto hanno già recepito in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche e firme elettroniche.

Per quanto concerne l’Italia, il nuovo codice dell’amministrazione digitale CAD, che dovrà provvedere appunto a chiarire alcuni aspetti del Regolamento eIDAS in seno soprattutto al sigillo elettronico, la definizione di documento informatico e valore probatorio delle firme elettroniche e altro, è attualmente allo studio delle Camere anche se circola in rete già la bozza.

Ma in pratica, quali sono gli elementi più importanti che introduce l’eIDAS  ? Ecco i 7 punti fondamentali :

 

  • Basterà avvalersi del sigillo elettronico, invece della firma elettronica qualifica , in tutti i casi in cui sia sufficiente garantirne l’autenticità ed l’integrità del documento o del record (codici, database, log, video, audio, fatture elettroniche verso la PA e verso i privati, documenti che non hanno necessità di sottoscrizione).
  • La nuova definizione di documento elettronico che è ” qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica , in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.
  • Vengono rafforzate le regole tecniche di formazione e conservazione dei documenti informatici del DPCM del 13 Novembre 2014 e del DPCM del 3 Dicembre 2013.
  • Ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
  • Viene rafforzata la funzione dichiarativa della firma elettronica che viene infatti definita all’art. 3 come «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare». La firma elettronica è quindi uno strumento per firmare, da utilizzarsi tipicamente per esprimere un consenso.
  • I certificatori che offrono servizi fiduciari, dovranno adeguarsi in parte alle nuove direttive.
  • La PEC di fatto è un servizio fiduciario non qualificato, quindi dovrà essere adeguata.
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