Nuove segnalazioni antiriciclaggio

Le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:
– al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esattamente alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato;
– all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo adempimento è stato inserito di recente dall’art. 12, comma 11, DL 6.12.2011 n. 201, da convertire entro il 4.2.2012.

I soggetti obbligati al suddetto adempimento sono:
–  le società di gestione di strumenti finanziari ed attività con esercizio subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, intermediari finanziari;
– altri soggetti esercenti attività finanziaria; professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, altri soggetti esercenti attività in materia di contabilità e tributi, revisori legali e società di revisione;
– soggetti che esercitano attività di recupero crediti, di custodia e di trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco ecc..

La comunicazione, da inoltrare in forma libera, andrà effettuata, tramite lettera raccomandata, contenente le seguenti informazioni: i dati dell’autore della violazione; l’indicazione che è stata violata la disposizione dell’articolo 1, comma, 1 D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991 (per le violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2008, andrà citato l’articolo 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007) e, infine, gli eventuali elementi, atti a comprovare la commissione della violazione.
Il Ministero con un Decreto del 17 novembre 2011 (in G.U. n. 278 del 29-11-2011) ha provveduto a individuare le Ragionerie territoriali dello stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio.

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