A cosa serve il responsabile alla transizione digitale ? ad evitare sanzioni.

Parliamone un po’.

Il responsabile alla transizione digitale  ( vedi anche questo post ),

è secondo l’articolo 17 CAD colui che si occupa de :

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita’, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi ((periodica)) della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualita’ dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale ((o firma elettronica qualificata)) e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita’ e fruibilita’.
Inoltre mantenendo un profilo di pura narrazione è nei compiti assimilabile al DPO, riporto l’articolo l’articolo 37 comma c, 5  del Reg. 2016/679/UE
Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39.
In parole semplici queste figure possono essere accorpate in una unica funzione ( e vige sempre il proncipio dell’articolo 7 comma 6 del D.Lgs 165/01) ed hanno il fine di ultimo di far evitare sanzioni.
Qualche esempio ?
  •   Quante PPAA hanno siti web conformi alle leggi ? ( avete controllato le LLGG AGID prima di rispondere ?)
  • Quante PPAA hanno sistemi documentali per la dematerializzazione ? Ma avete letto l’articolo 61 del D.lgs 179/16 ? No ?, ok, dice che dovete attendere le LLGG per la formaizone dei documenti ?
  • Quanti di voi mandano in conservazione il protocollo ? tutti ? siete sicuri ? non è che mandate in conservazione solo la pagina del giorno prima come da DPCM 03/12/13 in barba all’articolo 67 TUDA ?

Purtroppo molte PPAA hanno fatto investimenti sbagliati proprio perchè carenti di progettazione ( articolo 31 codice dei contratti ) .

Giusto per ulteriore chiarezza vi mando ad ul link di ottobre 2016, quando già era nota la scadenza di nomina .

 

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