Ancora Gertrude Stein, DELIBERAZIONE 140/19/ANAC

Nel ricordarvi dell’articolo di qualche giorno fa,

devo riportarvi un’altra decisione, questa volta non del CdS ma dell’ANAC , in particolare la deliberazione 140/19.

In questa deliberazione si impone a tutte le SA che entro i 40000 euro non applicano l’istituto dell’affidamento diretto ( 36 comma 2 lett a del codice dei contratti ) di chiedere la garanzia provvisoria dell’articolo 93 comma 1 del codice.

1. L’offerta e’ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo’ motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia e’ fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. ((Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), e’ facolta’ della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.))

La decisione dell’ANAC è mio modesto parere è giusta, in quanto la norma specifica, l’articolo 103 comma 11 del codice, non prevede una doppia condizione per la richiesta della garanzia provvisoria, importo e metodologia di affidamento, ma salva ( come opzione ) solo la metodologia dell’affidamento diretto ( a prescindere dall’importo ).

E’ facolta’ dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti ((di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonche’ per gli appalti)) da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita’ nonche’ per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e’ subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione

Qualora quindi ,le SA volessero anche stando sotto i 40000 euro procedere con l’istituto dell’articolo 36 comma 2 lettera b sarebbero obbligate a chiedere la garanzia dell’articolo 93 comma 1 vedendo ridurre ancora il numero degli operatori economici e quindi la possibilità di EFFETTUARE LA ROTAZIONE DEGLI INVITI.

Vi aspetto nel week end per uno speciale sulla nuova LLGG 4 .

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento