Modifiche al D.Lgs 50/16

Si tratta di una prima bozza che il Governo intende mettere in consultazione.

Le modifiche proposte, si legge nella relazione, sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Lo schema di modifica tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni.
Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell’ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell’articolo 212 del codice.

Lo schema di si compone di ben 84 articoli.

Sul testo dovranno esprimersi le Commssioni parlamentari, il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata prima del via libera finale da sigillare con un secondo esame del Governo. La delega scade il 19 aprile.

DOCUMENTI COLLEGATI

Vediamo di seguito gli articoli nel dettaglio:

L’articolo 1 modifica l’articolo 3, del codice introducendo alcune definizioni tra le quali quelle di “manutenzione”, “categoria prevalente” e “categoria scorporabile”

L’articolo 2 modifica l’articolo 21 del codice concernente il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, in accoglimento di una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 22 del codice in materia di Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”.

L’articolo 4 apporta modifiche all’articolo 23 del codice, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio procedimentalizzare e semplificare la disciplina sulla la progettazione. Tali modifiche, sono propedeutiche a quelle apportate all’articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali.

L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

L’articolo 6 apporta modifiche all’articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

L’articolo 7 introduce modifiche all’articolo 26 del codice in materia di verifica preventiva della progettazione.

L’articolo 8 apporta modifiche all’articolo 27 del codice in materia di “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori”.

L’articolo 9 abroga il comma 13 dell’articolo 28 del codice, che era stato impropriamente collocato nell’articolo in esame, che disciplina i contratti misti. Tale disposizione, che prevede che le stazioni appaltanti ricorrano alle procedure in materia di contratti misti di appalto solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo, è stata più correttamente inserita all’articolo 59. Si tratta dunque di una modifica di coordinamento tecnico del codice .

L’articolo 10 apporta modifiche all’articolo 29 del codice in materia di trasparenza.

L’articolo 11, apporta modifiche all’articolo 30 del codice in materia di principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni.

L’articolo 12 apporta modifiche all’articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare, si propone di riscrivere il comma 5, secondo periodo, in modo da chiarire che, con l’atto dell’ANAC, sono, altresì, determinati l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non con il direttore dell’esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice.

L’articolo 13 apporta modifiche all’articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento.

L’articolo 14 apporta alle lettere a) e b)mere di modifiche di coordinamento all’articolo 35 del codice sulle soglie di rilevanza comunitaria. La lettera chiarisce che l’anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non al valore stimato dell’appalto. Tale modifica si rende necessaria in quanto l’importo stimato dell’appalto potrebbe essere superiore a quello contrattuale, comportando così sia una eccessiva anticipazione sia una fideiussione troppo onerosa. Inoltre, si apporta una correzione ad un refuso con riferimento all’articolo 106 che è sostituito dal corretto riferimento all’articolo 107.

L’articolo 15 apporta modifiche all’articolo 36 del codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia, con particolare riguardo alle verifiche per gli affidamenti di importo infra 40.000 euro.

L’articolo 16 apporta modifiche all’articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, coordinandole con le disposizioni di cui all’articolo 38, relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare le modifiche di cui alle lettere a), c),d) e) ed f) sono volte a chiarire quali sono i soggetti destinatari della disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, chiarendo che tale disciplina riguarda le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati. La lettera b) apporta, invece, una correzione al comma 2, eliminando il riferimento alla procedura ordinaria; ciò al fine di prevedere che l’affidamento a una centrale di committenza per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori tramite la stessa o mediante aggregazione non necessita di evidenza pubblica.

L’articolo 17 apporta modifiche all’articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.

L’articolo 18 modifica l’articolo 44, comma 1, prevedendo il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici.

L’articolo 19, riformulando il comma 2 dell’articolo 47 del codice, mira a superare l’incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili, che potrebbe ingenerare una non corretta interpretazione, in ordine ad un divieto di utilizzo dei requisiti dei consorziati, superato un primo periodo di avviamento. La modifica, sopprimendo il riferimento ai primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, introduce la possibilità che, decorsi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente, possono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Inoltre, allo scopo di evitare che sia messa a disposizione di terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della qualificazione riservata ai consorzi stabili, è previsto che, solo nel caso in cui il consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire impresa ausiliaria.

L’articolo 20 modifica l’articolo 48 del codice.

L’articolo 21 modifica l’articolo 50 al fine di garantire la stabilità occupazionale.

L’articolo 22 modifica l’articolo 53 del codice, con riguardo agli appalti segretati, proponendo, in considerazione dell’inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell’esecuzione del servizio, di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori.

L’articolo 23 abroga il comma 3 dell’articolo 58 del codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice eliminando, per motivi di semplificazione, la verifica in corso di gara sulla base di sorteggio di 1/10 dei concorrenti, ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3 che prevede che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti.

L’articolo 24 modifica il comma 1 dell’articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l’obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all’appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega.

L’articolo 25 modifica il comma 1 dell’articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. Tale modifica è volta a chiarire che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C, sono tra loro alternativi.

L’articolo 26 modifica l’articolo 76, comma 3, del codice, introducendo, come modalità di avviso ai concorrenti, l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica e non soltanto la PEC. Si tratta, nello specifico, di una norma di coordinamento con il Codice dell’amministrazione digitale.

L’articolo 27 modifica l’articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa.

L’articolo 28 modifica l’articolo 78 del codice in materia di gestione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell’albo e delle commissioni aggiudicatrici.

L’articolo 29 prevede l’inserimento del comma 5-bis all’articolo 79 del codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di e-procurement. Tale disposizione si rende tanto più necessaria in considerazione della rilevanza che l’utilizzo dei mezzi elettronici andrà assumendo, tenuto conto di quanto previsto in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, si disciplinano le conseguenze derivanti da tali mancati funzionamenti o mal funzionamenti, in relazione al termine di ricezione delle offerte, al fine di garantire la piena applicazione dei fondamentali principi di cui all’articolo 30 del codice.

L’articolo 30 Si prevedono modifiche all’articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici.

L’articolo 31 modifica l’articolo 81 del codice in materia di documentazione di gara. La modifica si propone di estendere l’utilizzo della Banca dati nazionale degli operatori economici anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura ad una sola banca dati.

L’articolo 32 modifica l’articolo 82 del Codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova.

L’articolo 33 apporta modifiche all’articolo 83 del Codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio.

L’articolo 34 introduce modifiche all’articolo 84 “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici” del codice.

L’articolo 35 modifica il comma 5, dell’articolo 85 del codice in materia di Documento di gara unico europeo eliminando l’estensione dei controlli, previsti per l’impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all’articolo 86 “Mezzi di prova” e, se del caso, all’articolo 87 “Certificazione delle qualità”, al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee.

L’articolo 36 inserisce il comma 5-bis all’articolo 86 del codice, rubricato “Mezzi di prova”. Tali modifiche sono finalizzate a limitare l’utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 213, comma 13.

L’articolo 37 modifica l’articolo 89, comma 11, del codice, in materia di avvalimento.

L’articolo 38 apporta modifiche all’articolo articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura.

L’articolo 39 modifica l’articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell’appalto.

L’articolo 40 modifica l’articolo 97 del codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell’alea dell’anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all’esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi.

L’articolo 41 propone una modifica all’articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione – redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia – debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l’articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, “appare troppo stringente”.

L’articolo 42 modifica l’articolo 101 rubricato “Soggetti delle stazioni appaltanti” del codice, prevedendo l’inserimento di un nuovo comma dopo il 3 che prevede la possibilità di conservare l’incarico, per quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del codice, svolgevano la funzione di direttore tecnico. Con tale previsione si consente ai tecnici non laureati delle stazioni appaltanti di continuare a firmare i progetti.

L’articolo 43 modifica l’articolo 102 del codice in materia di collaudo.

L’articolo 44 apporta modifiche all’articolo 103 del codice in materia di disciplina delle garanzie definitive.

L’articolo 45 apporta modifiche all’articolo 104 del codice in materia di disciplina delle garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore.

L’articolo 46 modifica l’articolo 105 del codice in materia di sub-appalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414.

L’articolo 47 apporta modifiche all’articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

L’articolo 48 modifica il comma 110, del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

L’articolo 49 modifica l’articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo.

L’articolo 50 modifica il comma 1 dell’articolo 113 del codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche.

L’articolo 51 introduce, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’ articolo 113-bis inserisce i termini per l’emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.

L’articolo 52 modifica il comma 1 dell’articolo 136 del codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, al fine di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.

L’articolo 53 apporta una correzione ad un refuso presente nell’articolo 137 del codice.

L’articolo 54 modifica l’articolo 140 del codice recante “Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali”. Poiché esso prevede l’applicazione a tali settori delle norme previste per i settori ordinari, la modifica è conseguente a quanto previsto al successivo articolo 56, precisando tuttavia che il sottosoglia nei settori speciali è specifico.

L’articolo 55 modifica l’articolo 141 del codice rubricato “Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali”, sostituendo il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali.

L’articolo 56 modifica l’articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, per risolvere alcune criticità dell’attuale disciplina con particolare riferimento all’applicazione della legislazione di settore, statale e regionale. In particolare si prevede una disciplina specifica per una particolare categoria dei servizi di cui all’allegato IX nei settori ordinari. Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali, per i quali la normativa comunitaria consentiva agli Stati una disciplina semplificata. Si introducono così semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia. L’articolo si completa con una normativa di raccordo tra il 142 e il 144.

L’articolo 57 modifica il comma 4, dell’articolo 147 del codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di derogare all’obbligo di appaltare sulla base del progetto esecutivo. Ciò in quanto la specialità di tali lavori, richiede livelli progettuali più flessibili.

L’articolo 58 integra il comma 6 dell’articolo 148 del codice, in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo che l’utilizzazione del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali debba riguardare i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e non sino ad un milione di euro. Tale previsione, che deroga a quanto disposto dall’articolo 95, comma 4, lettera a), si rende necessaria per la specialità di tali lavori, che richiede una maggiore attenzione per l’aspetto qualitativo rispetto a quello economico.

L’articolo 59 modifica l’articolo 152 del codice che specifica l’ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee.

L’articolo 60 apporta delle modifiche all’articolo 156 del codice in materia di concorso di idee. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un refuso all’articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole “del progetto definitivo”, erroneamente riportate prima delle parole “del progetto di fattibilità”.

L’articolo 61 modifica l’articolo 157 del codice rubricato “Altri incarichi di progettazione e connessi”.

L’articolo 62 modifiche l’articolo 163 del codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.

L’articolo 63 modifica l’articolo 165 del codice, sul rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni.

L’articolo 64 modifica l’articolo 174 del codice in materia di subappalto nelle concessioni, in coerenza con le modifiche apportate all’articolo 105 in materia di subappalto.

L’articolo 65 modifica l’articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari.

L’articolo 66 propone delle modifiche all’articolo 178 del codice rubricato “Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio” al fine, soprattutto, di prevedere, proprio nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, procedure semplificate volte a garantire gli interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza degli utenti autostradali anche con riferimento all’individuazione della copertura dei costi della relativa progettazione.

L’articolo 67 modifica l’articolo 180 del codice, in materia di Partenariato pubblico privato. In particolare, all’ultimo periodo del comma 6 si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento (anziché al trenta per cento, come attualmente previsto) del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tali modifiche, come quelle previste all’articolo 165, sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati.

L’articolo 68 modifica l’articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto.

L’articolo 69 modifica l’articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità.

L’articolo 70 modifica l’articolo 191 del codice, in materia di disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. In considerazione del fatto che la garanzia fideiussoria richiesta resta in essere per tutta la durata dell’appalto e di fatto garantisce la restituzione dell’immobile in caso di inadempienza contrattuale, e addirittura è progressivamente svincolata, non appare opportuno un riferimento generico alle modalità della garanzia provvisoria ma appare preferibile limitare il rinvio ad un aperto richiamo alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione da parte dei soggetti indicati dall’articolo 93, comma 3, del codice. A tal fine si propone, al comma 3, di chiarire che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. Infine, per coerenza letterale si propone di modificare, sempre al comma 3, la frase “previa presentazione di idonea polizza fideiussoria” con “previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria”.

L’articolo 71 modifica l’articolo 192 del codice, rubricato ”Regime speciale degli affidamenti in house”. In particolare, si propone di inserire, al comma 1, una disposizione volta a esplicitare nel Codice le modalità con cui opera l’Autorità; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, ma nella correlata esigenza di ridurre l’impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire sia sulle risorse disponibili presso l’Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell’amministrazione digitale.

L’articolo 72 modifica l’articolo 194 del codice recante la disciplina dell’affidamento a contraente generale.

L’articolo 73 apporta modifiche all’articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale aggiungendo un periodo al comma 1, volto a prevedere una soglia minima per il ricorso all’istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a euro 15 milioni. Questo per evitare che i ricorso all’istituto per soglie minimali possa concretizzare una elusione della limitazione dell’istituto dell’appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega.

L’articolo 74 apportate modifiche all’articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull’esecuzione e collaudo. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un errore materiale in quanto il decreto previsto dal comma 4 che disciplina le modalità di iscrizione all’albo, avendo natura regolamentare, è un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero.

L’articolo 75 modifica l’articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale.

L’articolo 76 apportate modifiche all’articolo 201 del codice, in materia di Strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare si modifica il comma 7 precisando che, con riguardo al primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) non si applica il comma 5, ma solo il comma 10.

L’articolo 77 apportate modifiche all’articolo 205 del codice, recante la disciplina dell’accordo bonario per i lavori.

L’articolo 78 dispone l’abrogazione dell’articolo 207 del codice, che disciplina il collegio consultivo tecnico. L’abrogazione recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato espresse in sede di parere n. 855 del 1° aprile 2016, che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all’accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro; pertanto se ne propone la soppressione.

L’articolo 79 modifica il comma 1, dell’articolo 208 del codice, in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli diversi dall’azione giurisdizionale.

L’articolo 80 modifica il comma 1 dell’articolo 211 del codice, in materia di pareri di precontenzioso dell’ANAC, prevedendo che il parere dell’ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara sia espresso “previo contraddittorio”. Il suggerimento è coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell’esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di procedimentalizzare l’istituto, criticità poi confermate nella fase attuativa.

L’articolo 81 modifica l’articolo 213 del codice riguardante l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’articolo 82 apporta modifiche all’articolo 215 del codice rubricato “Consiglio superiore dei lavori pubblici. La modifica chiarisce che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della conferenza di servizi, che conclude il procedimento.

L’articolo 83 modifica l’articolo 216 del codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento.

L’articolo 84 apporta modifiche all’articolo 217 del codice in materia di abrogazioni.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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