Intervento sostitutivo in caso di DURC negativo

Un breve ripasso sull’azione sostitutiva delle PP.AA. in caso di DURC irregolari.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 50/16 nn è cambiato nulla per quanto riguarda il potere sostitutivo delle PP.AA. in caso di irregolarità del contraente del tipo contributivo, assistenziale, previdenziale ed assicurativo, la variazione, unica, sola e fiosologica è la norma di riferimento, l’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/16

5. In caso di inadempienza contributiva  risultante  dal  documento unico di regolarita' contributiva  relativo  a  personale  dipendente dell'affidatario o del subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di subappalti   e   cottimi   di   cui   all'articolo   105,   impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante  trattiene  dal certificato di pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza per il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e assicurativi, compresa, nei  lavori,  la  cassa  edile.  Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e'  operata  una  ritenuta  dello 0,50 per cento; le ritenute possono  essere  svincolate  soltanto  in sede di liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della stazione appaltante del certificato di  collaudo  o  di  verifica  di conformita', previo  rilascio  del  documento  unico  di  regolarita' contributiva.

sostitutiva dell’articolo 4 ( 5 e 6 ) del DPR 207/10,
appresso vi riporto i link delle trattazioni specifiche fatte anni addietro.

 

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