Intervento sostitutivo in caso di DURC negativo
Un breve ripasso sull’azione sostitutiva delle PP.AA. in caso di DURC irregolari.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 50/16 nn è cambiato nulla per quanto riguarda il potere sostitutivo delle PP.AA. in caso di irregolarità del contraente del tipo contributivo, assistenziale, previdenziale ed assicurativo, la variazione, unica, sola e fiosologica è la norma di riferimento, l’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/16
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
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