Bonus DOCENTI tra TRASPARENZA e RISERVATEZZA.

Questo breve post, chiaramente indirizzato alle sole I.S potrebbe essere comunque di spunto per tutte le PA.

Diverse componenti sindacali lamentano la poca trasparenza di alcune istituzione sull’attribuzione dei BONUS.

Come sempre la risposta e’ nella norma, basta leggere il primo comma dell’articolo 20 del D.Lgs 33/13.

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

La norma chiaramente non impone l’elenco nominativo dei docenti con l’ammontare specifico.

Qualcuno potrebbe obiettare che a questo punto non vi e’ nessun controllo o sindacato sulla distribuzione del BONUS.

In realta’ non è cosí , infatti abbiamo al secondo comma ( aggiunto dal 97/16 , FOIA) la risposta

2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita’ utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche’ i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialita’ sia per i dirigenti sia per i dipendenti.))

Quindi, il sindacato e la discrezionalita’, le regole di attribuzione dei fondi premiali sono prodromici all’attribuzione .

In sintesi e’ lecito pubblicare la somma aggregata della distribuzione dei bonus senza enucleare il dettaglio, solo due piccole precisazioni :

  • ai sensi dell’articolo 24 della L/ 241/90 non vi e’ alcuna esclusione del diritto di accesso ex articolo 22, quindi chi si sente leso puo’ adire al diritto di accesso documentale, non all’accesso civico
  • l’attribuzione del BONUS viene data per i ” normali doveri d’ufficio”, conseguentemente non rientrano negli obblighi di comunicazione al DFP mediante la procedura PerlPA-Anagrafe delle prestazioni.

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